Articolo 216-sexies - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilita' di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita', ai termini e le modalita' delle comunicazioni da effettuare periodicamente;
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