Articolo 191 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
le condizioni di accesso all'attivita' di assicurazione;
I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalita' per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.
I regolamenti devono risultare coerenti con le finalita' della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitivita' e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita' dei soggetti vigilati.
I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilita' della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS.
L'IVASS puo' richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.
I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.