Articolo 121-bis - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
((Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo)) e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.
Le previsioni del presente articolo si applicano in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento.
(45)
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.