Articolo 335 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
Il contributo di vigilanza e' commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. ((Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo e' commisurato a un importo non superiore alla meta' di quello di cui al periodo precedente ed e' calcolato sui premi incassati in Italia.))
Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione e' commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.
Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese ((nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1)). Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.
Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione, e' versato direttamente all'IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione.
L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.