Articolo 116-sexies - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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Nell'ipotesi in cui l'attivita' principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorita' competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante possono concludere un accordo in forza del quale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all'autorita' dello stato membro ospitante con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 30-decies, 185, 185-bis, 185-ter, 187-ter e 205-ter, al Titolo IX, con esclusione delle disposizioni relative agli obblighi di registrazione, e al Titolo XVIII.
2. Laddove ricorra l'ipotesi di accordo di cui al comma 1, l'IVASS, se agisce in qualita' di autorita' dello stato membro d'origine, informa tempestivamente l'intermediario interessato e l'AEAP))
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