Articolo 196 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
L'((IVASS)) approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.