Articolo 344-bis - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8;
disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV;
dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d);
A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS puo' prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.
Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.
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