Articolo 188 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della societa' di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli operatori del mercato assicurativo, puo' convocare i legali rappresentanti delle societa' che svolgono attivita' di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari.
L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, puo' convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
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la restrizione dell'attivita', ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;
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L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), e' attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza.
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Ai fini della salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici l'IVASS puo' adottare, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le politiche macroprudenziali, le misure preventive o correttive di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.