Articolo 179 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
La capitalizzazione e' il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attivita'.
Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purche' quest'ultima modalita' sia prevista contrattualmente.
Il contraente puo' recedere dal contratto nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 177. Il riscatto e' consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera annualita'.
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