Articolo 298 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
((1-bis. Gli aventi diritto possono altresi' presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1-bis.))
((70))
L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano e' sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano non puo' subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, che da' attuazione al presente titolo.
((5. La persona lesa residente in Italia, entro due mesi dall'accadimento del sinistro, puo' chiedere l'indennizzo all'Organismo di indennizzo italiano nelle situazioni previste nell'articolo 297, comma 1, lettere b) e c). L'Organismo di indennizzo italiano pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'Organismo di indennizzo italiano.))
((70))
l'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
((6-bis. L'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro informa l'Organismo di indennizzo italiano nel momento in cui indennizza o nega la responsabilita' in relazione a una richiesta che e' stata ricevuta anche dall'Organismo ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo.))
((70))
((6-ter. Entro tre mesi dalla richiesta, l'Organismo di indennizzo italiano:
b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuto a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilita' ovvero dichiari che la responsabilita' non e' chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.))
((70))
((6-quater. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformita' al comma 6-ter, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente diritto senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi dall'accettazione da parte dell'avente diritto dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'Organismo di indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente diritto entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata alla liquidazione definitiva del danno.))
((70))
((6-quinquies. L'Organismo di indennizzo italiano coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con i Fondi di garanzia di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2009/103/CE, nonche' con gli altri organismi di indennizzo di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/103/CE, nonche' con le Autorita' competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche.))
((70))
L'organismo di indennizzo italiano cui e' stata presentata la richiesta di risarcimento e' tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilita' e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.