Articolo 265 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attivita' di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
Nel caso di assoluta mancanza di attivita' da liquidare l'IVASS procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'IVASS, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'.
Si osservano le disposizioni di cui ((all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza)). ((45))
((56))
((60))
((64))
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