Articolo 264 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana.
Si applica l'articolo 240, comma 3.
Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale ((in uno Stato Membro o)) in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.