Articolo 190-bis - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L'IVASS stabilisce con regolamento la periodicita', le modalita', i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.
per l'assicurazione danni, per linee di attivita' in conformita' ai principi dell'ordinamento comunitario;
Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorita' di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.
L'IVASS presenta alle autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.