Articolo 281 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
Quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente il ((tribunale dove tale societa' controllante ha il centro degli interessi principali)). ((45))
((56))
((60))
((64))
Quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di tale societa' controllante e delle societa' del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e' competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.
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