Articolo 1 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 548/1988Depositata il 12/05/1988
Compete al giudice "a quo" e non alla Corte, interpretare la disposizione impugnata nel giudizio di costituzionalita', nel modo che lo stesso giudice ritiene corretto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt.3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma e 111, secondo comma Cost. - dell'art.217, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, interpretato, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, nel senso che il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo, ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo sia di colpa). - cfr. O. n. 636/1987.
Norme citate
- codice penale-Art. 43
- codice penale-Art. 42
- codice penale-Art. 1
- disposizioni sulla legge in generale-Art. 14
- regio decreto-Art. 217
Pronuncia 636/1987Depositata il 30/12/1987
I problemi interpretativi della norma da applicare nel giudizio a quo rientrano nella competenza del giudice remittente e non della Corte costituzionale onde e` manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata al riguardo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 cod. pen. e 14 preleggi, nella parte in cui, il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa).
Norme citate
- regio decreto-Art. 217
- disposizioni sulla legge in generale-Art. 14
- codice penale-Art. 1
- codice penale-Art. 42
- codice penale-Art. 43
Pronuncia 15/1962Depositata il 12/03/1962
L'art. 25, secondo comma, della Costituzione affermando che nessuno puo' essere punito se non in forza di legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non soltanto proclama il principio della irretroattivita' della norma penale, ma da' fondamento legale alla potesta' punitiva del giudice.
Norme citate
- codice penale-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 15/1962Depositata il 12/03/1962
La pena pecuniaria proporzionale e' da ritenere compatibile con il principio di legalita' affermato dalla Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 27/1961Depositata il 27/05/1961
Il principio per cui nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, non e' sempre attuato nella legislazione penale per mezzo di una rigorosa descrizione della fattispecie tipica prevista come reato, ma talora e' attuato con una descrizione sommaria dalla fattispecie o con l'uso di espressioni meramente indicative o estensive o esemplificative. Inserire in queste ipotesi il caso concreto nella fattispecie tipica prevista dal legislatore, sia anche questa molto ampia e di non facile delimitazione, e' sempre opera di interpretazione e non di applicazione analogica. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata per il motivo che quest'articolo adoperando l'espressione "mestieri analoghi", dopo l'indicazione specifica di alcuni mestieri girovaghi per i quali e' prescritta l'iscrizione nei registri dell'autorita' di pubblica sicurezza, postulerebbe la necessita' di un'applicazione analogica della norma a casi che non sono espressamente previsti, violando cosi' il principio della tassativita' della legge penale, sancito nell'art. 25 della Costituzione.
Norme citate
- regio decreto-Art. 121
- codice penale-Art. 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.