Articolo 334 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 119/1975Depositata il 21/05/1975
La diversita' delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma dell'art. 334 cod. pen. - rispettivamente per le ipotesi del proprietario che sottragga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e affidata alla sua custodia e per quella del proprietario non custode che si renda responsabile dello stesso fatto - trova valida giustificazione negli aspetti distintivi particolari esistenti fra l'una e l'altra fattispecie. Infatti, quantunque esse presentino una stessa identita' del bene giuridicamente tutelato, tuttavia variano nel contenuto specifico della condotta criminosa in relazione, quanto alla prima fattispecie, al rapporto che, a seguito dell'affidamento in custodia, viene a determinarsi tra il proprietario e la cosa sottoposta a sequestro o pignoramento, ed al quale il legislatore ha inteso dare un valore diverso, ai fini della pena, il che ben si inquadra nei limiti di quella ragionevolezza che esclude la illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost.. Una volta riconosciuta la razionalita' della scelta operata dal legislatore col differenziare, agli effetti della pena, le due condotte antigiuridiche, viene ad essere sottratta al controllo di legittimita' l'indagine sull'efficacia rieducativa della pena, che del resto non dipende tanto dalla sua durata quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione. Ne' sussiste violazione del diritto di difesa - prospettata osservando che l'art. 521 cod. proc. civ., cui andrebbe ricollegato l'art. 334 cod. pen., non prevede l'avvertimento al debitore da parte dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o al pignoramento delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua custodia - dal momento che si verte in tema di inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334, secondo comma, cod. pen., sollevata in proposito in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 334, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 119/1975Depositata il 21/05/1975
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale per il venir meno dell'esistenza in concreto di un giudizio di merito in cui assuma rilevanza, nei limiti in cui e' stata proposta, la questione stessa, allorche' il giudice a quo abbia errato nell'ordinanza di rimessione nel riferirne i termini e cio' sia dipeso da erroneita' nella contestazione del reato. (Nella specie era stata proposta - in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334, comma primo, cod. pen., in quanto prevede per il coniuge nominato custode della cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e che tale cosa sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori al solo scopo di favorire l'altro coniuge proprietario di essa, una pena diversa e piu' grave di quella prevista per il proprietario custode nel comma secondo dello stesso articolo; dagli atti del giudizio risultava, pero', che erroneamente all'imputata era stato contestato il reato di cui al comma primo dell'art. 334 cod. pen., invece di quello di cui al comma secondo, essendo la stessa proprietaria del bene sottoposto a pignoramento e affidatole in custodia. L'errore e' stato segnalato dallo stesso pretore dopo l'invio dell'ordinanza alla Corte).
Norme citate
- codice penale-Art. 334, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.