Articolo 669 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 242/1982Depositata il 29/12/1982
Secondo il diritto vivente ricorre il delitto di detenzione abusiva d'arma (artt.14, 12 e 10 l.14 ottobre 1974, n.497) e non la contravvenzione di porto di arma comune da sparo (artt. 2 e 4 l.2 ottobre 1967, n.895, art. 699 cod.pen.), nel caso di trasporto di arma su un'autovettura. E pertanto, alla stregua della corretta interpretazione della norma resta esclusa nella fattispecie concreta la denunciata non razionale disparita` di trattamento fra porto illegale e detenzione illegale di armi, risultando, altresi`, superflua ogni ulteriore considerazione sul problema dei rapporti tra la detenzione illegale di un'arma ed il porto illegale di essa a bordo di un'autovettura, problema prospettato dal giudice a quo sulla base del preteso, assorbimento della detenzione-delitto nel porto-contravvenzione, reato che, anche a tutto concedere quanto all'assorbimento, e` da vedersi, invece, come porto-delitto.
Norme citate
- codice penale-Art. 669
- legge-Art. 2
- legge-Art. 12
- legge-Art. 4
- legge-Art. 14
- legge-Art. 10
Parametri costituzionali
Pronuncia 158/1975Depositata il 26/06/1975
La diversa disciplina delle due forme di attivita' commerciale consistenti nella vendita in esercizi stabili e nella vendita ambulante tiene conto di esigenze particolari proprie dell'una e dell'altra; nel caso di vendita in esercizi stabili il legislatore ha avuto di mira la tutela del commercio, attraverso l'intervento della pubblica autorita', ai fini di una ordinata distribuzione quantitativa e qualitativa delle merci, nell'interesse generale della produzione, del consumatore e delle stesse categorie che vi partecipano; nel caso, invece, di vendita ambulante alle esigenze di cui sopra il legislatore sovrappone l'esigenza di impedire che nella categoria si infiltrino soggetti pericolosi, con evidente possibilita' di pregiudizio per la sicurezza e la liberta' dei cittadini. Pertanto non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669 cod. pen. e dell'art. 46 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (che abroga la legge 10 luglio 1962, n. 889) i quali comminano per il reato di vendita senza licenza in esercizi stabili una pena meno grave (ammenda da lire ventimila a cinque milioni) di quella prevista per gli ambulanti (ammenda fino a lire quarantamila o arresto fino a due mesi).
Norme citate
- legge-Art.
- codice penale-Art. 669
- legge-Art. 46
- legge-Art. 39
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.