Articolo 341 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 284/2019Depositata il 20/12/2019
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341- bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Torino, nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di chi commette oltraggio a pubblico ufficiale. Nella nuova fisionomia risultante dalla riforma del 2009, la scelta del legislatore di stabilire un quadro edittale più severo per la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale rispetto a quanto previsto per il delitto di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario, non può ritenersi irragionevole: a fronte dell'arricchita dimensione offensiva e della riduzione dell'ambito applicativo - dovute all'introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto dell'ufficio - il delitto censurato si configura come offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale. Ciò non diversamente da quanto accade per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che viene così a collocarsi in rapporto di possibile progressione criminosa rispetto a quello di oltraggio a pubblico ufficiale. Tale specifica dimensione offensiva non è presente - se non in termini del tutto sfumati ed eventuali - nel delitto assunto quale tertium comparationis, che non esige alcun nesso con il compimento di uno specifico atto dell'ufficio.
Norme citate
- codice penale-Art. 341 BIS
- legge-Art. 1, comma 8
Parametri costituzionali
Pronuncia 284/2019Depositata il 20/12/2019
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341- bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, censurato per violazione all'art. 27, terzo comma, Cost., benché il rimettente incentri apparentemente la propria censura sull'asserita sproporzione del massimo edittale previsto, è plausibile ritenere che abbia inteso denunciare il difetto di proporzionalità "intrinseca" del complessivo quadro edittale previsto dalla censurata disposizione, e dunque anche del suo minimo legale. Una doglianza di manifesta sproporzione della pena in rapporto al massimo edittale - già in astratto poco plausibile, visti i poteri discrezionali del giudice per commisurare, all'interno della cornice edittale, una pena inferiore, proporzionata al disvalore del fatto concreto - sarebbe infatti risultata inammissibile per irrilevanza, in difetto di ogni motivazione sul perché il rimettente abbia ritenuto di non poter infliggere all'imputata una pena più contenuta e in concreto proporzionata al disvalore del fatto. ( Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 207 del 2017, n. 236 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 341 BIS
- legge-Art. 1, comma 8
Parametri costituzionali
Pronuncia 284/2019Depositata il 20/12/2019
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341- bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., per violazione del principio di proporzionalità della pena. Ritenuto che il rimettente abbia inteso denunciare il difetto di proporzionalità "intrinseca" del complessivo quadro edittale previsto dalla censurata disposizione, che punisce chi commette oltraggio a pubblico ufficiale, e dunque anche del minimo legale, la sostituzione automatica dell'originaria pena minima di sei mesi di reclusione con quella di quindici giorni di reclusione, risultante dall'art. 23 cod. pen., è già stata implicitamente ritenuta compatibile con l'evocato principio, in relazione al delitto di cui all'abrogato art. 341 cod. pen., caratterizzato da minor pregnanza offensiva rispetto al delitto attualmente previsto dall'art. 341- bis cod. pen. L'invocato principio di proporzionalità non risulta violato neanche in ragione dei parametri sovranazionali, richiamati dal rimettente come criteri interpretativi delle norme costituzionali interne, ma senza indicazioni giurisprudenziali da cui desumere il carattere sproporzionato del ricorso a sanzioni detentive nei confronti dell'autore di un oltraggio (al di là del generico richiamo al principio di proporzionalità della pena di cui all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, appaiono inconferenti i richiami alla sentenza della Corte EDU, 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia). ( Precedente citato: sentenza n. 341 del 1994 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio di proporzionalità della pena è fondato sul combinato disposto degli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., in un orizzonte normativo che tiene conto anche delle corrispondenti garanzie riconosciute dalla CDFUE (art. 49, paragrafo 3) e dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'art. 3 della CEDU. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 341 BIS
- legge-Art. 1, comma 8
Parametri costituzionali
Pronuncia 273/2002Depositata il 24/06/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale - in rapporto di subordinazione rispetto alla precedente questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 del codice di procedura penale - sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione, allo scopo di conseguire - attraverso la dichiarazione di incostituzionalità del reato di oltraggio - la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della sentenza di condanna per quel reato, oggetto del giudizio 'a quo'. Infatti anche la questione subordinata si basa su quello stesso presupposto interpretativo erroneo, che ha dato luogo alla manifesta infondatezza della questione principale. - Sulla ammissibilità di questioni in rapporto di subordinazione, e per contro sulla inammissibilità di questioni alternative, v. citata ordinanza n. 107/2001 relativa a precedenti rimessioni delle stesse questioni.
Norme citate
- codice penale-Art. 341
Pronuncia 107/2001Depositata il 10/04/2001
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 341 del codice penale, e del combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, in quanto il giudice 'a quo' ha prospettato quesiti plurimi, di portata affatto differente, ponendo i quesiti stessi in un legame irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità di quella che la precede. - Sulla inammissibilità delle questioni ancipiti o alternative, si vedano le ordinanze n. 78/2000, n. 286/1999, n. 449/1998, n. 384/1998, n. 146/1998. M.R.
Norme citate
- codice penale-Art. 2, comma 3
- codice penale-Art. 341
- codice di procedura penale-Art. 673
Pronuncia 380/1999Depositata il 07/10/1999
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 343 cod. pen., nella parte in cui prevede che le offese arrecate nel corso del dibattimento dal difensore al pubblico ministero integrino il reato di oltraggio a un magistrato in udienza, mentre le offese arrecate nelle medesime circostanze dal pubblico ministero al difensore configurano il meno grave delitto di ingiuria. La scelta del legislatore di rispondere - in conformita' ad una remota tradizione, comune a paesi di antica e consolidata democrazia - all'esigenza di assicurare una specifica protezione del prestigio degli organi di giustizia nel momento formale e solenne della celebrazione del processo, configurando come apposita figura di reato l'oltraggio a un magistrato in udienza e comprendendo in essa il pubblico ministero, non contrasta con il principio di eguaglianza ne' con il principio di partecipazione del pubblico ministero e del difensore nel processo penale "su basi di parita'", giacche', per un verso, non e' arbitrario o irragionevole avere esteso la protezione della dignita' della funzione giurisdizionale anche all'attivita' del pubblico ministero in udienza, e, per l'altro verso, la parita' delle parti, pubblica e privata, che e' inerente al processo, non implica necessariamente l'identica qualificazione giuridica di esse, ne' impone l'eguaglianza del loro stato e della loro condizione, al di la' della "parita' delle armi" che e' propria del processo. - Cfr. S. n. 313/1995.
Norme citate
- legge-Art. 18
- codice penale-Art. 343
- codice penale-Art. 341
- codice penale-Art. 594
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- legge-Art. 2
- Costituzione-Art. 24
Pronuncia 378/1999Depositata il 28/07/1999
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' (Pretore di Tolmezzo) degli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 341 cod. pen., per un riesame della rilevanza alla luce della disciplina sopravvenuta (art. 18, primo comma, l. 25 giugno 1999, n. 205), che ha abrogato la disposizione impugnata.
Norme citate
- codice penale-Art. 341
- legge-Art. 18, comma 1
Pronuncia 349/1994Depositata il 25/07/1994
Questione concernente norma gia' dichiarata illegittima per violazione (assorbita la censura relativa all'art. 97) degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - S. n. 341/1994. red.: S.P.
Norme citate
- codice penale-Art. 341
Parametri costituzionali
Pronuncia 341/1994Depositata il 25/07/1994
Alla Corte, pur non spettando rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore ne' stabilire quantificazioni sanzionatorie, rimane il compito di verificare che l'uso della discrezionalita' legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e il principio di proporzionalita' tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. - Sul limite della ragionevolezza e sul principio di proporzionalita' in ordine alla discrezionalita' legislativa in materia sanzionatoria: S. nn. 422/1993, 343/1993, 313/1990 e 409/1989. red.: F.S. rev.: S.P.
Norme citate
- codice penale-Art. 341
Pronuncia 341/1994Depositata il 25/07/1994
La previsione, da parte del legislatore del 1930, di sei mesi di reclusione come minimo della pena per il reato di oltraggio non e' consona alla tradizione liberale italiana ne' a quella europea, apparendo come il prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e societa' non e' un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima. Pertanto la rigidita' e severita' del minimo edittale previsto per il reato di oltraggio appare il frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon andamento dell'amministrazione), anche nei casi di minima entita', e tutela della liberta' personale del soggetto agente, come emerge inoltre dal raffronto con la pena minima prevista per il reato di ingiuria (dodici volte inferiore), nonche' dalla situazione di disagio nei giudici e nella societa', manifestatasi con la continua rimessione della medesima questione di legittimita' costituzionale alla Corte. Conseguentemente, tenuto conto che il legislatore, nonostante i ripetuti inviti rivoltigli dalla Corte e le varie iniziative di riforma anche recenti nel senso di attenuare detto trattamento sanzionatorio minimo, non e' intervenuto ad adeguare tale disciplina ai principi costituzionali, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, Cost. - assorbita la censura relativa all'art. 97 Cost. - dell'art. 341 cod. pen., nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei. - Sul reato di oltraggio, con inviti al legislatore a provvedere: S. nn. 109/1968, 165/1972 e 51/1980, nonche' O. nn. 323/1988 e 127/1989. red.: F.S. rev.: S.P.
Norme citate
- codice penale-Art. 341
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.