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Articolo 341 - CODICE PENALE

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 284/2019Depositata il 20/12/2019

Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Pena edittale della reclusione fino a tre anni - Denunciata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al reato di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341- bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Torino, nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di chi commette oltraggio a pubblico ufficiale. Nella nuova fisionomia risultante dalla riforma del 2009, la scelta del legislatore di stabilire un quadro edittale più severo per la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale rispetto a quanto previsto per il delitto di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario, non può ritenersi irragionevole: a fronte dell'arricchita dimensione offensiva e della riduzione dell'ambito applicativo - dovute all'introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto dell'ufficio - il delitto censurato si configura come offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale. Ciò non diversamente da quanto accade per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che viene così a collocarsi in rapporto di possibile progressione criminosa rispetto a quello di oltraggio a pubblico ufficiale. Tale specifica dimensione offensiva non è presente - se non in termini del tutto sfumati ed eventuali - nel delitto assunto quale tertium comparationis, che non esige alcun nesso con il compimento di uno specifico atto dell'ufficio.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 284/2019Depositata il 20/12/2019

Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Denunciata sproporzione del massimo edittale - Riconduzione della censura a un difetto di proporzionalità "intrinseca" del complessivo quadro edittale - Conseguente rilevanza e ammissibilità della questione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341- bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, censurato per violazione all'art. 27, terzo comma, Cost., benché il rimettente incentri apparentemente la propria censura sull'asserita sproporzione del massimo edittale previsto, è plausibile ritenere che abbia inteso denunciare il difetto di proporzionalità "intrinseca" del complessivo quadro edittale previsto dalla censurata disposizione, e dunque anche del suo minimo legale. Una doglianza di manifesta sproporzione della pena in rapporto al massimo edittale - già in astratto poco plausibile, visti i poteri discrezionali del giudice per commisurare, all'interno della cornice edittale, una pena inferiore, proporzionata al disvalore del fatto concreto - sarebbe infatti risultata inammissibile per irrilevanza, in difetto di ogni motivazione sul perché il rimettente abbia ritenuto di non poter infliggere all'imputata una pena più contenuta e in concreto proporzionata al disvalore del fatto. ( Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 207 del 2017, n. 236 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012 ).

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 284/2019Depositata il 20/12/2019

Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Pena edittale - Denunciata violazione del principio di proporzionalità della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341- bis cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., per violazione del principio di proporzionalità della pena. Ritenuto che il rimettente abbia inteso denunciare il difetto di proporzionalità "intrinseca" del complessivo quadro edittale previsto dalla censurata disposizione, che punisce chi commette oltraggio a pubblico ufficiale, e dunque anche del minimo legale, la sostituzione automatica dell'originaria pena minima di sei mesi di reclusione con quella di quindici giorni di reclusione, risultante dall'art. 23 cod. pen., è già stata implicitamente ritenuta compatibile con l'evocato principio, in relazione al delitto di cui all'abrogato art. 341 cod. pen., caratterizzato da minor pregnanza offensiva rispetto al delitto attualmente previsto dall'art. 341- bis cod. pen. L'invocato principio di proporzionalità non risulta violato neanche in ragione dei parametri sovranazionali, richiamati dal rimettente come criteri interpretativi delle norme costituzionali interne, ma senza indicazioni giurisprudenziali da cui desumere il carattere sproporzionato del ricorso a sanzioni detentive nei confronti dell'autore di un oltraggio (al di là del generico richiamo al principio di proporzionalità della pena di cui all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, appaiono inconferenti i richiami alla sentenza della Corte EDU, 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia). ( Precedente citato: sentenza n. 341 del 1994 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio di proporzionalità della pena è fondato sul combinato disposto degli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., in un orizzonte normativo che tiene conto anche delle corrispondenti garanzie riconosciute dalla CDFUE (art. 49, paragrafo 3) e dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'art. 3 della CEDU. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994 ).

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 273/2002Depositata il 24/06/2002

Esecuzione penale - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice - Denunciata limitatezza dei poteri del giudice dell?esecuzione in sede di revoca della sentenza di condanna - Lamentata mancanza di ragionevolezza della disciplina censurata, nonché lesione della libertà personale, del principio di offensività e del principio di proporzione tra fatto e pena - Prospettazione in via subordinata della questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice abrogata - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale - in rapporto di subordinazione rispetto alla precedente questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 del codice di procedura penale - sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione, allo scopo di conseguire - attraverso la dichiarazione di incostituzionalità del reato di oltraggio - la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della sentenza di condanna per quel reato, oggetto del giudizio 'a quo'. Infatti anche la questione subordinata si basa su quello stesso presupposto interpretativo erroneo, che ha dato luogo alla manifesta infondatezza della questione principale. - Sulla ammissibilità di questioni in rapporto di subordinazione, e per contro sulla inammissibilità di questioni alternative, v. citata ordinanza n. 107/2001 relativa a precedenti rimessioni delle stesse questioni.

Norme citate

  • codice penale-Art. 341

Pronuncia 107/2001Depositata il 10/04/2001

Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Successione di legge penale incriminatrice - Configurabilità dell'oltraggio come autonomo reato (anziche' quale aggravante del reato d'ingiuria), tipo ed entita' delle pene e regime di procedibilita' - Immodificabilità del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione - Prospettazione di quesiti plurimi, senza un nesso di subordinazione logica - Manifesta inammissibilità della questione.

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 341 del codice penale, e del combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, in quanto il giudice 'a quo' ha prospettato quesiti plurimi, di portata affatto differente, ponendo i quesiti stessi in un legame irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità di quella che la precede. - Sulla inammissibilità delle questioni ancipiti o alternative, si vedano le ordinanze n. 78/2000, n. 286/1999, n. 449/1998, n. 384/1998, n. 146/1998. M.R.

Pronuncia 380/1999Depositata il 07/10/1999

SENT. 380/99 A. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OLTRAGGIO A MAGISTRATO IN UDIENZA - OFFESE ARRECATE DAL DIFENSORE AL PUBBLICO MINISTERO NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DIFFERENZA RISPETTO ALLE SANZIONI IRROGABILI PER L'IPOTESI INVERSA (OFFESE DEL PUBBLICO MINISTERO AL DIFENSORE), RICADENTE SOTTO IL MENO GRAVE DELITTO DI INGIURIA (ART. 594 COD. PEN.) - RITENUTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PARTI IN CONDIZIONI DI PARITA' NEL PROCESSO PENALE - GIUSTIFICAZIONE DELLA PERDURANTE SPECIFICA TUTELA PENALE DEL PRESTIGIO E DELL'ONORE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA, TUTELA ESTENSIBILE AL PUBBLICO MINISTERO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 343 cod. pen., nella parte in cui prevede che le offese arrecate nel corso del dibattimento dal difensore al pubblico ministero integrino il reato di oltraggio a un magistrato in udienza, mentre le offese arrecate nelle medesime circostanze dal pubblico ministero al difensore configurano il meno grave delitto di ingiuria. La scelta del legislatore di rispondere - in conformita' ad una remota tradizione, comune a paesi di antica e consolidata democrazia - all'esigenza di assicurare una specifica protezione del prestigio degli organi di giustizia nel momento formale e solenne della celebrazione del processo, configurando come apposita figura di reato l'oltraggio a un magistrato in udienza e comprendendo in essa il pubblico ministero, non contrasta con il principio di eguaglianza ne' con il principio di partecipazione del pubblico ministero e del difensore nel processo penale "su basi di parita'", giacche', per un verso, non e' arbitrario o irragionevole avere esteso la protezione della dignita' della funzione giurisdizionale anche all'attivita' del pubblico ministero in udienza, e, per l'altro verso, la parita' delle parti, pubblica e privata, che e' inerente al processo, non implica necessariamente l'identica qualificazione giuridica di esse, ne' impone l'eguaglianza del loro stato e della loro condizione, al di la' della "parita' delle armi" che e' propria del processo. - Cfr. S. n. 313/1995.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 378/1999Depositata il 28/07/1999

ORD. 378/99. REATO IN GENERE - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - LAMENTATA CONFIGURAZIONE DELLA FATTISPECIE QUALE AUTONOMA FIGURA DI REATO ANZICHE' QUALE AGGRAVANTE DEL REATO DI INGIURIA, STANTE LA IDENTITA' STRUTTURALE TRA LE DUE FATTISPECIE - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA NORMA INCRIMINATRICE - ESCLUSIONE, A FRONTE DELLA MUTATA COSCIENZA SOCIALE, CHE INSIEME ALL'ONORE E AL PRESTIGIO DEL SINGOLO PUBBLICO UFFICIALE SIANO OGGETTO DI TUTELA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA ANCHE IL PRESTIGIO E IL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER LA TUTELA PRIVILEGIATA APPRESTATA AL PUBBLICO UFFICIALE RISPETTO AL PRIVATO CITTADINO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANCATA PREVISIONE DELLA PENA PECUNIARIA IN ALTERNATIVA ALLA PENA DETENTIVA - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA PER LA IMPOSSIBILITA' DI ADEGUARE LA SANZIONE ALL'EFFETTIVO DISVALORE DEL FATTO COMMESSO - PROCEDIBILITA' A QUERELA DI PARTE - MANCATA PREVISIONE - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE RISPETTO AL PRIVATO CITTADINO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA DELLA NORMA PENALE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DISCIPLINA SOPRAVVENUTA - ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE INCRIMINATRICE - NECESSITA' DEL RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.

Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' (Pretore di Tolmezzo) degli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 341 cod. pen., per un riesame della rilevanza alla luce della disciplina sopravvenuta (art. 18, primo comma, l. 25 giugno 1999, n. 205), che ha abrogato la disposizione impugnata.

Norme citate

  • codice penale-Art. 341
  • legge-Art. 18, comma 1

Pronuncia 349/1994Depositata il 25/07/1994

ORD. 349/94. REATO IN GENERE - OLTRAGGIO - LIMITE MINIMO DELLA PENA EDITTALE DI SEI MESI DI RECLUSIONE IN LUOGO DI QUELLO GENERALE DI QUINDICI GIORNI EX ART. 23, PRIMO COMMA, COD. PEN. - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Questione concernente norma gia' dichiarata illegittima per violazione (assorbita la censura relativa all'art. 97) degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - S. n. 341/1994. red.: S.P.

Norme citate

  • codice penale-Art. 341

Pronuncia 341/1994Depositata il 25/07/1994

SENT. 341/94 A. REATO IN GENERE - PENA - DETERMINAZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA E DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' - SUSSISTENZA - SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE.

Alla Corte, pur non spettando rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore ne' stabilire quantificazioni sanzionatorie, rimane il compito di verificare che l'uso della discrezionalita' legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e il principio di proporzionalita' tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. - Sul limite della ragionevolezza e sul principio di proporzionalita' in ordine alla discrezionalita' legislativa in materia sanzionatoria: S. nn. 422/1993, 343/1993, 313/1990 e 409/1989. red.: F.S. rev.: S.P.

Norme citate

  • codice penale-Art. 341

Pronuncia 341/1994Depositata il 25/07/1994

SENT. 341/94 B. OLTRAGGIO - PENA - PREVISIONE DEL MINIMO EDITTALE IN SEI MESI DI RECLUSIONE - IRRAZIONALITA', VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI INGIURIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

La previsione, da parte del legislatore del 1930, di sei mesi di reclusione come minimo della pena per il reato di oltraggio non e' consona alla tradizione liberale italiana ne' a quella europea, apparendo come il prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e societa' non e' un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima. Pertanto la rigidita' e severita' del minimo edittale previsto per il reato di oltraggio appare il frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon andamento dell'amministrazione), anche nei casi di minima entita', e tutela della liberta' personale del soggetto agente, come emerge inoltre dal raffronto con la pena minima prevista per il reato di ingiuria (dodici volte inferiore), nonche' dalla situazione di disagio nei giudici e nella societa', manifestatasi con la continua rimessione della medesima questione di legittimita' costituzionale alla Corte. Conseguentemente, tenuto conto che il legislatore, nonostante i ripetuti inviti rivoltigli dalla Corte e le varie iniziative di riforma anche recenti nel senso di attenuare detto trattamento sanzionatorio minimo, non e' intervenuto ad adeguare tale disciplina ai principi costituzionali, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, Cost. - assorbita la censura relativa all'art. 97 Cost. - dell'art. 341 cod. pen., nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei. - Sul reato di oltraggio, con inviti al legislatore a provvedere: S. nn. 109/1968, 165/1972 e 51/1980, nonche' O. nn. 323/1988 e 127/1989. red.: F.S. rev.: S.P.

Norme citate

  • codice penale-Art. 341

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.