Articolo 59 - CODICE PENALE
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(Circostanze non conosciute o erroneamente supposte)
((Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa)).
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui.
Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 130/1971Depositata il 09/06/1971
ORD. 130/71 B. REATI E PENE - CIRCOSTANZE DEL REATO - COD. PEN., ART. 59, PRIMO COMMA - IMPUTAZIONE OBIETTIVA DELLE CIRCOSTANZE - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, riconosciuta nella stessa ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 59, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.