Articolo 590 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 244/2021Depositata il 17/12/2021
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 590- bis , primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, e del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi per le quali la persona offesa risulti integralmente risarcita in ordine ai danni subiti a seguito dell'evento. La sentenza n. 248 del 2020 ha già riconosciuto non fondate le censure, in larga parte analoghe, riferite alla procedibilità d'ufficio; mentre la sentenza n. 223 del 2019 ha già dichiarato non fondate le doglianze relative al non corretto esercizio della delega. Infine, manifestamente infondate sono le doglianze formulate in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., per le quali manca qualsiasi autonoma motivazione rispetto ai profili di censura attinenti all'art. 3 Cost. Resta attuale, peraltro, l'auspicio, contenuto nelle citate sentenze, che il legislatore rimediti sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590- bis cod. pen. ( Precedente: S. 248/2020 - mass. 42728; S. 223/2019 - mass. 41884 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 590 BIS, comma 1
- legge-Art. 1, comma 2
- decreto legislativo-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 248/2020Depositata il 25/11/2020
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 590- bis cod. pen. e del d.lgs. n. 36 del 2018, non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni, formulata per avere omesso i rimettenti di considerare i margini di discrezionalità del legislatore delegato, prospettando un ipotetico eccesso di delega in minus. Tale eccezione attiene al merito della questione, anziché alla sua ammissibilità. ( Precedente citato: sentenza n. 223 del 2019 ).
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
- codice penale-Art. 590 BIS
Pronuncia 248/2020Depositata il 25/11/2020
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 590- bis cod. pen. Dal tenore dell'ordinanza non risulta neppure chiaro a quale dei plurimi diritti garantiti dalla norma costituzionale evocata il rimettente intenda riferirsi.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 248/2020Depositata il 25/11/2020
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 590- bis cod. pen., nella parte in cui non prevede la punibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma, il quale delinea la circostanza aggravante della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se, quanto meno nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 590- bis cod. pen., non può negarsi che esse appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa, e che a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, potrebbe discutersi dell'opportunità dell'indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, tuttavia tali considerazioni non sono sufficienti a connotare in termini di illegittimità costituzionale la scelta, attuata con la legge n. 41 del 2016 (e confermata dal d.lgs. n. 36 del 2018), di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ritenute di particolare allarme sociale. D'altra parte, il rimettente sollecita un intervento che restauri la procedibilità a querela anche con riferimento alla generalità delle ipotesi previste dal medesimo articolo, con la sola eccezione di quelle di cui al secondo comma, così investendo anche violazioni delle norme sulla circolazione stradale commesse con piena consapevolezza e necessariamente foriere di rischi significativi per l'incolumità altrui. Quanto poi alla lamentata disparità di trattamento, non può ritenersi ingiustificato il differente regime di procedibilità rispetto alle lesioni provocate nell'ambito dell'attività sanitaria, ove si consideri che quest'ultima è stata recentemente oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore miranti a evitare il fenomeno della c.d. "medicina difensiva". Rientra nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590- bis cod. pen., i quali ne suggeriscono una complessiva rimeditazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2019 e n. 88 del 2019 ). In linea generale, le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate dalla Corte costituzionale soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza, standard che vige, più in particolare, anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati. (Precedenti citati: sentenze n. 190 del 2020, n. 155 del 2019, n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016; ordinanza n. 178 del 2003 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 203/2019Depositata il 24/07/2019
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verbania in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 590- quater cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e equivalenza dell'attenuante speciale di cui all'art. 590- bis , settimo comma, cod. pen. Le questioni sono del tutto prive dell'indicazione della fattispecie, la cui insufficiente descrizione impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 88/2019Depositata il 17/04/2019
Sono ammissibili - sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza - le questioni incidentali di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 590- quater cod. pen. I rimettenti hanno identificato la circostanza aggravante e quella attenuante, ricorrenti nel caso di specie, per le quali opera il denunciato divieto di bilanciamento, e ciò consente di ritenere adempiuto l'onere motivazionale, non essendo necessaria alcuna ulteriore, più specifica, motivazione in ordine alla possibile colpevolezza degli imputati, che è ancora sub iudice.
Norme citate
- codice penale-Art. 590 QUATER
- legge-Art. 1, comma 2
Pronuncia 88/2019Depositata il 17/04/2019
Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 590- quater cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, il divieto di bilanciamento fra circostanze è censurato unicamente in riferimento all'attenuante a effetto speciale dell'efficacia causale non esclusiva della condotta dell'imputato (artt. 589- bis , settimo comma, e 590- bis , settimo comma, cod. pen.) e in relazione alle specifiche aggravanti "privilegiate" della guida in stato di ebbrezza alcolica per l'omicidio stradale (art. 589- bis , secondo comma, cod. pen.) e dell'attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso per le lesioni stradali (art. 590- bis , quinto comma, numero 2, cod. pen.).
Norme citate
- codice penale-Art. 590 QUATER
- legge-Art. 1, comma 2
Pronuncia 88/2019Depositata il 17/04/2019
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590- quater cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, censurato dal GUP del Tribunale di Roma e dal Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost. - nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza o equivalenza dell'attenuante dell'efficacia causale non esclusiva della condotta dell'imputato (artt. 589- bis , settimo comma, e 590- bis , settimo comma, cod. pen.) sulle aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica per l'omicidio stradale (art. 589- bis , secondo comma, cod. pen.) e dell'attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso per le lesioni (art. 590- bis , quinto comma, numero 2, cod. pen.). L'attenuante in esame - per effetto della quale, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole (in ragione del concorso della colpa della parte offesa o di altre concause), la pena è diminuita fino alla metà - non attiene all'offensività, ma si colloca sul piano del tutto distinto dell'efficacia causale, dove opera il principio non già di proporzionalità, ma di equivalenza delle concause dell'evento. Rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore, esercitata nella specie non irragionevolmente, prevedere che questa attenuante, eccezionale e del tutto particolare, non possa essere ritenuta prevalente o equivalente rispetto alle menzionate aggravanti "privilegiate", indicative di condotte altamente pericolose e che da tempo creano diffuso allarme sociale per il grave pregiudizio che arrecano alla sicurezza stradale. La diversità tra omicidio stradale - la cui previsione come fattispecie autonoma è espressione di una precisa scelta politica - e omicidio colposo comune costituisce inoltre ragione sufficiente del trattamento sanzionatorio differenziato. In generale, è legittima la tecnica legislativa del divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti su specifiche circostanze aggravanti in ragione di speciali esigenze di contrasto di condotte particolarmente lesive dell'integrità delle persone. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 1985 e n. 38 del 1985 ). Le deroghe al bilanciamento delle circostanze rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili dalla Corte costituzionale soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ). Il legislatore può schermare l'ordinario bilanciamento di circostanze del reato, ma non fino al punto di sanzionare condotte di minore gravità con pene eccessive perché sproporzionate rispetto al canone della necessaria offensività. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012 ).
Norme citate
- codice penale-Art. 590 QUATER
- legge-Art. 1, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 178/2003Depositata il 23/05/2003
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 590 del codice penale, e dell'art. 345, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui è prevista la procedibilità a querela, anziché d?ufficio, del delitto di lesioni colpose commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Infatti, la scelta del regime di procedibilità deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale, sindacabili in sede di giudizio di legittimità solo per vizio di manifesta irrazionalità, per cui la perseguibilità d'ufficio del delitto di lesioni colpose solo quando si tratti di fatti commessi con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (limitatamente, peraltro, ai casi di lesioni gravi e gravissime) si risolve in un'opzione di politica legislativa che sfugge ad ogni contestazione di legittimità costituzionale. Quanto al supposto contrasto con l'art. 112 della Costituzione, l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale non esclude che l'ordinamento possa prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione di essa e tale principio non può non valere, ed 'a fortiori', per le condizioni di procedibilità legate, come la querela, a manifestazioni di volontà della persona offesa: questi ultimi istituti, infatti, non trasformano detto esercizio in facoltativo, né escludono la posizione di assoggettamento del pubblico ministero al principio di legalità processuale. - Sulla discrezionalità ed i limiti del legislatore circa la scelta del regime di procedibilità dell?azione penale (giurisprudenza costante), v., citate, 'ex plurimis', sentenza n. 274/1997, ordinanze n. 91/2001 e n.354/1999, nonché, riguardo alla perseguibilità a querela delle lesioni gravi, ordinanza n. 204/1998. - Sulla possibilità di prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell?azione penale da parte del pubblico ministero, v. sentenze, citate, n. 114/1982, n. 104/1974, n. 105/1967.
Norme citate
- codice penale-Art. 590
- codice di procedura penale-Art. 345, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 204/1988Depositata il 18/02/1988
La scelta del modo di procedibilita` dei reati deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, insindaca- bili quindi nel giudizio di costituzionalita`. Al riguardo,concor- rono a spiegare l'istituto della querela sia l'interesse pubblico sia l'interesse privato: la scelta di tale modo di procedibilita`, in casi in cui pure e` innegabile la presenza dell'interesse della generalita`, e`, infatti, perche` il legislatore nella tenuita` del- l'interesse pubblico, ha preferito, per ragioni di politica cri- minale e di opportunita`, rendere rilevante, come presupposto della perseguibilita` del reato, la volonta` del privato. Svariate, peraltro, sono le ragioni della scelta stessa,riguardando soltan- to poche ipotesi l'intento del legislatore di evitare lo stre- pitus fori. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legit- timita` costituzionale dell'art. 92 della l. 24 novembre 1981, n. 689, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., concernente il reato di lesioni personali colpose - perseguibile a querela dell'offeso - denunziato in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.).
Norme citate
- codice penale-Art. 590
- legge-Art. 92
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.