Articolo 203 - CODICE PENALE
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(Pericolosita' sociale)
Agli effetti della legge penale, e' socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando e' probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualita' di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 54/1998Depositata il 12/03/1998
ORD. 54/98. MISURE DI SICUREZZA - IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - LAMENTATO AUTOMATISMO ED OBBLIGATORIETA' DELLA MISURA - MANCATA PREVISIONE DI INAPPLICABILITA' PER I REATI DOLOSI DI MODESTO DISVALORE SOCIALE, PER I QUALI E' STABILITA LA PENA PECUNIARIA O LA RECLUSIONE PER UN TEMPO CONCRETAMENTE DETERMINATO NON SUPERIORE NEL MASSIMO A DUE ANNI - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DEL CITTADINO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA MANCATA TUTELA DELLA SALUTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. MISURE DI SICUREZZA - PERICOLOSITA' SOCIALE - NOZIONE - LAMENTATA PREVISIONE DI SUSSISTENZA NEL CASO DI PROBABILE COMMISSIONE DI NUOVI FATTI PREVEDUTI DALLA LEGGE COME REATI - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DEL CITTADINO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA MANCATA TUTELA DELLA SALUTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili, in quanto mancanti della necessaria univocita', le questioni di legittimita' costituzionale: a) - dell'art. 222, comma 1, cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.; b) - dell'art. 203, comma 1, cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice penale-Art. 203, comma 1
- codice penale-Art. 222, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.