Articolo 314 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 287/2011Depositata il 04/11/2011
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 27, primo comma, Cost., dell'art. 314, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende la disciplina del peculato d'uso alle ipotesi in cui la mancata restituzione della cosa, oggetto di appropriazione, sia dovuta solo a caso fortuito o forza maggiore, sottoponendola così al più grave regime del peculato. Il giudice a quo avrebbe dovuto verificare se, anche rispetto al peculato, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - che sanziona come illecito amministrativo la condotta di colui che circola abusivamente con l'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo - possa essere considerato speciale, con la conseguenza che solamente questa disposizione dovrebbe trovare applicazione nel caso concreto. La mancata verifica preliminare - da parte del giudice a quo, nell'esercizio del potere ermeneutico riconosciutogli dalla legge - della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di costituzionalità prospettato, e tale da renderlo irrilevante nella specie, comporta l'inammissibilità della questione sollevata. - Sulla inammissibilità della questione conseguente alla mancata sperimentazione di soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di costituzionalità prospettato e tale da renderlo irrilevante, v., ex plurimis , le citate: sentenza n. 192 del 2007; ordinanze n. 110 del 2010, n. 338 e n. 171 del 2009, n. 32 del 2007 e n. 34 del 2006.
Norme citate
- codice penale-Art. 314, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 402/2008Depositata il 05/12/2008
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 37 cod. pen. mil. di pace, 47, secondo comma, numero 2), cod. pen. mil. di guerra (aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c , della legge 31 gennaio 2002, n. 6), 314, secondo comma, e 323 cod. pen., censurato - in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - nella parte in cui il citato art. 47, secondo comma, cod. pen. mil. guerra, prevede che costituiscano reati militari i delitti contro la pubblica amministrazione, e in particolare quelli di cui agli artt. 314, secondo comma, e 323 cod. pen., commessi da appartenenti alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare, (ma) solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace. Il rimettente richiede un intervento manipolativo finalizzato ad estendere anche al tempo di pace la portata della norma che definisce la giurisdizione penale dei Tribunali militari in tempo di guerra, ma tale intervento non determinerebbe il superamento della frammentazione della giurisdizione, essendo limitato solo ad alcune ipotesi di reato (i delitti di peculato d'uso e di abuso d'ufficio). In ogni caso, si tratta di un intervento precluso alla Corte e riservato alla discrezionalità del legislatore, sia per la sua portata sistematica, sia perchè incide in materia rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore, sia infine perché la Costituzione non contiene alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace, né preclude al Parlamento di estendere la giurisdizione del giudice ordinario, quando sussistano interessi valutati non irragionevolmente come preminenti. - Sull'ampia discrezionalità del legislatore nella materia del riparto di giurisdizione e della composizione degli organi giudicanti, v., citate, ordinanze n. 22 e n. 287 del 2007, n. 301 del 2004, n. 204 del 2001. - Con riguardo ai reati militari contro la pubblica amministrazione v., citata, sentenza n. 298 del 1995, secondo cui «nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il legislatore resta [...] libero, purché osservi il canone della ragionevolezza». - Nel senso che la scelta di sottrarre alcuni reati alla cognizione del giudice militare, riservandoli alla cognizione del giudice ordinario, in base al criterio «formalistico» di cui all'art. 37, cod. pen. mil. pace, rientra appieno nella discrezionalità del legislatore e non può reputarsi irragionevole, v., citate, sentenze n. 271 del 2000 e n. 81 del 1980.
Norme citate
- codice penale militare di pace-Art. 37
- codice penale militare di guerra-Art. 47, comma 2
- legge-Art. 2, comma 1
- codice penale-Art. 314, comma 2
- codice penale-Art. 323
Parametri costituzionali
Pronuncia 164/1984Depositata il 07/06/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., dell'art. 314 c.p. (Peculato) in quanto il giudice a quo - in contrasto con l'art. 23 legge n. 87/1953 - ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza e non ha fatto alcun cenno alla fattispecie concreta. - O. nn. 299/1983, 6/1984 e 7/1984.
Norme citate
- codice penale-Art. 314
Parametri costituzionali
Pronuncia 163/1984Depositata il 07/06/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., degli artt. 314 (Peculato) e 476 (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) in relazione agli artt. 1 e 25 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (Difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia), in quanto l'ordinanza di rimessione - inosservanza dell'art. 23 legge n. 87/1953 - non contiene ne' un accenno alla fattispecie concreta ne' motivazione sulla rilevanza. - O. nn. 299/1983, 6/1984 e 7/1984.
Norme citate
- regio decreto legge-Art. 1
- codice penale-Art. 476
- codice penale-Art. 314
- regio decreto legge-Art. 25
Parametri costituzionali
Pronuncia 17/1984Depositata il 07/02/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., degli 314, 357 e 358 cod. pen., concernenti la nozione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio ai fini della sussistenza dei reati di peculato e malversazione, in quanto l'ordinanza di rinvio non contiene alcun accenno alla fattispecie concreta ne' la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale. - S. n. 127/1983; O. nn. 130/1983 e 140/1983.
Norme citate
- codice penale-Art. 358
- codice penale-Art. 314
- codice penale-Art. 357
Parametri costituzionali
Pronuncia 16/1984Depositata il 07/02/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen. (peculato - nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio), 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., sollevata sotto il profilo dell'asserita diversita' di trattamento non giustificata, ai fini penali, fra gli amministratori e dipendenti delle banche pubbliche e private, trattandosi di censure sostanzialmente rivolte a porre in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, chiedendo alla Corte scelte che competono invece alla discrezionalita' del legislatore. - S. n. 205/83, che ha ritenuto inammissibile analoga questione.
Norme citate
- regio decreto legge-Art. 1
- codice penale-Art. 314
- codice penale-Art. 357
- regio decreto legge-Art. 25
- codice penale-Art. 358
Parametri costituzionali
Pronuncia 205/1983Depositata il 01/07/1983
L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve essere dotata di autonoma motivazione e non e' sufficiente, a tal fine, il puro e semplice riferimento alla motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza contenuta in ordinanze pronunciate da altri giudici. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del r.d.l. 12 marzo 1936, n.375, come modificato in l. 7 marzo 1938, n. 341 ed in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. - degli artt. 314, 357 e 358 c.p., in quanto qualificano pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e conseguentemente consentono che siano imputati di peculato per distrazione i dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico nell'esercizio di attivita' creditizia. - O. nn. 102 e 140/1983.
Norme citate
- codice penale-Art. 314
- legge-Art. 1
- codice penale-Art. 357
- codice penale-Art. 358
Parametri costituzionali
Pronuncia 205/1983Depositata il 01/07/1983
L'ordinanza che introduce il giudizio di legittimita' costituzionale deve contenere una motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio a quo nonche' il riferimento alla fattispecie concreta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P., nella parte in cui qualificano pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e conseguentemente consentono che siano imputati di peculato per distrazione, i dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico nell'esercizio dell'attivita' creditizia).
Norme citate
- codice penale-Art. 358
- regio decreto legge-Art. 1
- codice penale-Art. 357
- legge-Art. 1
- codice penale-Art. 314
Parametri costituzionali
Pronuncia 205/1983Depositata il 01/07/1983
L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere una congrua motivazione (e non un semplice accenno) sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo nonche' il riferimento alla fattispecie concreta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 1 e 25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P.)
Norme citate
- codice penale-Art. 357
- legge-Art.
- regio decreto legge-Art. 25
- codice penale-Art. 358
- codice penale-Art. 314
- regio decreto legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 205/1983Depositata il 01/07/1983
L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere oltre all'indicazione della fattispecie concreta una motivazione sulla rilevanza della questione nonche' sulla sua non manifesta infondatezza (per quest'ultima, in particolare, non e' sufficiente un rinvio alla motivazione contenuta in ordinanza di rinvio che sollevano identica questione). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P.)
Norme citate
- codice penale-Art. 358
- regio decreto legge-Art. 358
- codice penale-Art. 314
- codice penale-Art. 357
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.