Articolo 428 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 286/1974Depositata il 27/12/1974
La garanzia costituzionale della difesa e' riconosciuta dall'art. 24 Cost. entro i confini della configurazione della situazione giuridica di diritto sostanziale. Se a colui che cagiona l'incendio o il naufragio - allorche' si tratti di cosa altrui - non e' consentito di provare la mancanza di pericolo concreto per l'incolumita' pubblica, cio' non dipende da una limitazione di carattere processuale; bensi' dal fatto che la ricorrenza di un pericolo concreto non costituisce un elemento delle fattispecie penali previste dagli artt. 423, primo comma, e 428, primo comma, c.p., mentre qualora si tratti di cosa altrui, il verificarsi di un pericolo concreto rientra nella configurazione della corrispondente fattispecie. Ne consegue che il relativo profilo confluisce nell'ambito dell'art. 3 Cost., anch'esso richiamato dal giudice a quo. Orbene, tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena e' necessario un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od incendio, cioe' un evento potenzialmente idoneo a creare la situazione di pericolo per la pubblica incolumita', il diritto vivente finisce se non con l'identificare, certo col ravvicinare le fattispecie - di cui si assume la disparita' - di un naufragio o di un incendio posti in essere su cosa altrui oppure su cosa propria. Non ricorre, comunque, la violazione dell'art. 3 Cost., rientrando la disciplina differenziata in una non irrazionale scelta legislativa.
Norme citate
- codice penale-Art. 423
- codice penale-Art. 428
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.