Articolo 22 - CODICE PENALE

. (Ergastolo) La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634. ((139))
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Massime della Corte Costituzionale

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