Pronuncia 264/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1972 dalla Corte di assise di Verona nel procedimento penale a carico di Versini Pier Alberto ed altri, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972. Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, comma terzo, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 264/74 A. REATI E PENE - ERGASTOLO - COD. PEN. , ART. 22 - NON VIOLA L'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non contrasta con il principio secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato" (art. 27, terzo comma, Cost.), la pena dell'ergastolo, (art. 22 c.p.) posto che dissuasione, prevenzione, difesa sociale sono a fondamento delle pene, non meno della sperata emenda (sent. n. 12 del 1962).

Parametri costituzionali

SENT. 264/74 B. REATI E PENE - COSTITUZIONE - NON E' PRESCRITTA LA PENA DELL'ERGASTOLO - DISCREZIONALITA' POLITICA DEL LEGISLATORE - GIUSTIFICAZIONE.

Non avendo la Costituzione prescritto la pena dell'ergastolo - come avrebbe potuto fare - essa e' rimessa alla discrezionalita' politica del legislatore ordinario, che potra' ricorrervi qualora appaia indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare criminali che abbiano dimostrato particolare pericolosita' ed efferatezza.

Parametri costituzionali

SENT. 264/74 C. REATI E PENE - CONDANNATI ALL'ERGASTOLO - RIFIUTO DI LAVORARE - POSSIBILITA' DI SANZIONI DISCIPLINARI - NON CONTRASTA CON IL "SENSO DI UMANITA' " DI CUI ALL'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE NE' INVESTE LA LEGITTIMITA' DELL'ART. 22 DEL COD. PENALE - FONDAMENTO NELL'ART. 4 DELLA COSTITUZIONE.

La possibilita' che agli ergastolani che rifiutino di lavorare vengano comminate sanzioni disciplinari, non attiene alla legittimita' dell'art. 22 c. p. e comunque non contrasta con il "senso di umanita'" di cui all'art. 27 Cost., posto che il lavoro e' diritto e dovere sociale per tutti (art. 4 Cost.).

Parametri costituzionali

SENT. 264/74 D. REATI E PENE - ERGASTOLO - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ESTENSIONE AGLI ERGASTOLANI - FINALITA' E PRESUPPOSTI.

L'estensione della liberazione condizionale agli ergastolani (art. 176 c.p. cosi' come modificato con l'art. 2 legge 25 novembre 1962, n. 1634), consente l'effettivo reinserimento del condannato all'ergastolo nel consorzio civile, quando abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento all'autorita' giurisdizionale competente a concederla (sent. n. 204 del 1974). Le precarie condizioni economiche dell'ergastolano non ostano alla concessione della liberazione condizionale, perche' essa e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili sempreche' il condannato abbia la possibilita' di provvedervi.

Parametri costituzionali