Pronuncia 14/1967

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 108 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, recante "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", promossi con due ordinanze emesse il 17 ed il 22 settembre 1966 dal Pretore di Lugo nei procedimenti penali a carico di Piazza Giovanni e di Bertazzoli Dino e Gaspare, iscritte ai nn. 209 e 210 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 229 del 26 novembre 1966. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione all'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Relatore: Antonino Papaldo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 14/67 A. PENA ACCESSORIE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA - ART. 36 ULT. CO. COD. PENALE - DETERMINAZIONE PER LEGGE DEI CASI DI PUBBLICAZIONE - POSSIBILITA' CHE LA SANZIONE SIA IRROGATA CON LEGGE DELEGATA.

La norma che, secondo l'art. 36 del codice penale, deve determinare i casi di pubblicazione della sentenza di condanna, che non sia quella dell'ergastolo, puo' legittimamente essere contenuta in una legge delegata.

Parametri costituzionali

SENT. 14/67 B. PENA - PENE ACCESSORIE - IRROGAZIONE CON LEGGE DELEGATA - DELEGA RIFERENTESI ALLE PENE O SANZIONI PENALI IN GENERE - INCLUSIONE DELLE PENE ACCESSORIE - GENERALITA' MA NON ASSOLUTEZZA - NECESSITA' DI ESAME CASO PER CASO DELLA VOLONTA' DEL LEGISLATORE DELEGANTE. FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI - FRODI ALIMENTARI - MOSTI, VINO ED ACETI - ART. 108 D.P.R. N. 162 DEL 1965 - IRROGAZIONE DELLA PENA ACCESSORIA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA SU DUE GIORNALI - PRETESO ECCESSO DI DELEGA RISPETTO ALL'ART. 2 DELLA L. N. 991 DEL 1964 CHE SI RIFERISCE GENERICAMENTE A "SANZIONI PENALI" - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Nelle questioni relative alla legittimita' costituzionale di leggi delegate emanate in base a leggi di delega che prevedono genericamente la emanazione di sanzioni penali, senza cioe' fare alcuna espressa menzione delle pene accessorie, non possono valere canoni generali, ma bisogna interpretare caso per caso la volonta' del legislatore delegante. Nella specie sussistono valide ragioni per ritenere che nella espressione "sanzioni penali", usata nell'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, rientri anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, atteso che nella complessa legislazione riguardante l'igiene degli alimenti la pubblicazione della sentenza e' una sanzione che da molto tempo fa parte del sistema. In conseguenza deve ritenersi legittimo l'art. 108 del D.P. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione al richiamato art.2 della legge del 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali