Articolo 17 - CODICE PENALE

. (Pene principali: specie) Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224; 2° l'ergastolo; ((139)) 3° la reclusione; 4° la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1° l'arresto; 2° l'ammenda.
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Massime della Corte Costituzionale

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