Articolo 686 - CODICE PENALE
.
(Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione)
Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila)). (141)
((Alla stessa sanzione)) soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.
((E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' illecitamente esercitata. Se l'attivita' e' svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni e' disposta altresi' la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.