Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies333435353637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bis270-ter270-quater270-quater270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-ter322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bis416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quater600-quinquies600-sexies600-septies600-septies600-septies600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bis603-bis603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quater635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis

Articolo 684 - CODICE PENALE

. (( (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).)) ((Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, e' punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila)).
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 457/1987Depositata il 03/12/1987

ORD. 457/87 A. PROCESSO PENALE - RINNOVAZIONE, PUBBLICAZIONE E COPIA DI ATTI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE - DIVIETO - ASSOLUTEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 684 COD.PEN. E 164, COMMA PRIMO, N. 1, COD.PROC.PEN. - ART. 21, COMMA PRIMO, COST.

La tutela del segreto istruttorio e` rafforzata nei confronti della stampa, nel senso che il divieto di pubblicazione di notizie con tale mezzo e` totale (pubblicazione fatta da chiunque in qualsiasi modo) e non ammette eccezioni, ne` esoneri, ne` distinzioni fra atto ed atto; e cio` sia "in considerazione della importanza nella vita sociale della stampa" sia per "assicurare la serenita` e la indipendenza del giudice" sia per "tutelare, nella fase istruttoria,la dignita` e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 684 cod.pen. e 164, n. 1, cod.proc.pen., "nella parte in cui non prevedono limiti all'assoluto divieto di pubblicazione di atti o documenti di procedimento penale in fase di istruzione e non stabiliscono forme di verifica della sussistenza dell'esigenza di giustizia alla non pubblicazione degli atti e dei documenti stessi"). - Cfr. S.n. 18/1966.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 164, comma 1
  • codice penale-Art. 684

Parametri costituzionali

Pronuncia 457/1987Depositata il 03/12/1987

ORD. 457/87 B. PROCESSO PENALE - RINNOVAZIONE, PUBBLICAZIONE E COPIA DI ATTI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE - DIVIETO - OMESSA PREVISIONE DI UN TERMINE MASSIMO E CERTO PER IL MANTENIMENTO DEL DIVIETO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 684 COD.PEN. E 164, COMMA PRIMO, N. 1, COD.PROC.PEN. - ART. 21, COMMA PRIMO, COST.

Sono inammissibili le questioni di legittimita` costituzionale che, richiedendo l'apprestamento di un'apposita norma, implicherebbero scelte discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferi- mento all'art. 21, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 684 cod.pen. e 164, comma primo, n.1, cod.proc.pen., "nella parte in cui non prevedono un termine massimo e certo per il mantenimento del divieto, diverso dalla prescrizione").

Norme citate

  • codice penale-Art. 684
  • codice di procedura penale 1930-Art. 164, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 79/1981Depositata il 26/05/1981

ORD. 79/81. PROCESSO PENALE - PUBBLICAZIONE A STAMPA O CON ALTRI MEZZI DI ATTI DI CUI SIA VIETATA PER LEGGE LA PUBBLICAZIONE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 18/1981.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 164, comma 1
  • codice penale-Art. 684

Parametri costituzionali

Pronuncia 18/1981Depositata il 10/02/1981

SENT. 18/81. SEGRETO ISTRUTTORIO - PUNIZIONE DELLA PUBBLICAZIONE ALEATORIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI LIBERTA` DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La punizione della pubblicazione a mezzo della stampa di atti di un processo penale non coperto da segreto istruttorio e` giustificato dalla maggiore capacita` di divulgazione della stampa, la quale - in quanto mezzo di esercizio della liberta` di manifestazione del pensiero - e` soggetta al limite rappresentato dalla esigenza fondamentale di giustizia. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen.). - cfr. S.n. 164/1964.

Norme citate

  • codice penale-Art. 684
  • codice di procedura penale 1930-Art. 164

Pronuncia 16/1981Depositata il 10/02/1981

SENT. 16/81. PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI MINORI - PROCESSO A PORTE CHIUSE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 21 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La deroga alla regola della pubblicita` del dibattimento nel corso di processo a carico di minori e` giustificata dall'esigenza - tutelata dall'art. 31, secondo comma, Cost. - di impedire che diffusione di fatti emersi nel dibattimento possa nuocere al minore per gli effetti che provoca nella formazione sociale ove si svolge la personalita` dello stesso. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 684 c.p., 164 n. 3 c.p.p. e 16 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.

Norme citate

  • codice penale-Art. 684
  • codice di procedura penale 1930-Art. 164 N. 3
  • regio decreto legge-Art. 16

Pronuncia 18/1966Depositata il 10/03/1966

SENT. 18/66 A. PROCEDIMENTO PENALE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 164, N. 1, E CODICE PENALE, ART. 684 - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - PUNIZIONE DI "CHIUNQUE PUBBLICA", COMPRESE LE PARTI PRIVATE E I TESTIMONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale. E' cio' perche' l'art. 684 non fa un trattamento diverso per chi esercita l'attivita' di stampa e di divulgazione, dal momento che punisce "chiunque pubblica" atti istruttori; punisce cioe' le parti private ed i testimoni i quali facciano e concorrano a fare pubblica divulgazione a mezzo della stampa di quelle notizie istruttorie, che possono pur riferire privatamente ad altri in quanto esonerati dall'obbligo del segreto istruttorio in virtu' del disposto dell'art. 307 del Codice di procedura penale.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 164 N.1
  • codice di procedura penale 1930-Art. 307
  • codice penale-Art. 684

Parametri costituzionali

Pronuncia 18/1966Depositata il 10/03/1966

SENT. 18/66 B. PROCEDIMENTO PENALE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI ISTRUTTORI - ARBITRARIA PUBBLICAZIONE DI ESSI - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 164, N. 1, E CODICE PENALE, ART. 684 - ASSICURANO LA TUTELA DEL BENE DELLA REALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA - PRETESA VIOLAZIONE DELLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO PER MEZZO DELLA STAMPA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale. E cio' perche' la liberta' di manifestazione del pensiero trova un limite nella fondamentale esigenza di tutela del bene della realizzazione della giustizia, il quale assicura l'esercizio di tutte le liberta', compresa quella di pensiero ed e' anche esso garantito in via primaria dalla Costituzione. Indubbiamente, le finalita' perseguite dalle norme sulla divulgazione a mezzo della stampa di determinati atti processuali coincidono in parte con quelle delle norme sul segreto istruttorio, ma non puo' disconoscersi la necessita' di una diversa disciplina, piu' rigorosa per la prima, in quanto essa, attuandosi con immediatezza e praticamente senza limiti di spazio, puo' apportare, nel corso delle indagini istruttorie sulla raccolta di prove e sulla ricerca della verita', effetti dannosi (gli interessi sono posti in grado di opporre elementi artificiosi e di rappresentare fatti non veri), ben piu' gravi della rivelazione fatta quasi privatamente, da persona a persona e quindi circoscritta in un campo limitato e con limitate possibilita' di danno. Ed e' ovvio che allorquando la stampa produce effetti antigiuridici, finisce col non assolvere piu' la funzione sociale, che le e' propria, di offrire cioe' al pubblico informazioni obbiettive quando queste non siano pregiudizievoli per i suindicati interessi. Le norme contenute negli artt. 164 n. 1 del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale tutelano il bene della realizzazione della giustizia anche sotto un ulteriore duplice aspetto per il quale, pertanto, non possono ritenersi in contrasto con l'art. 21 della Costituzione: a) assicurare la serenita' e la indipendenza del giudice, proteggendolo da ogni influenza esterna di stampa, che possa pregiudicare l'indirizzo delle indagini, le prime valutazioni delle risultanze e il libero convincimento; b) tutelare nella fase istruttoria la dignita' e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo, atteso che nella fase dibattimentale a tali interessi ne subentrano altri, di maggiore rilevanza, quale la esigenza della pubblicita' a garanzia di sostanziale giustizia.

Norme citate

  • codice penale-Art. 684
  • codice di procedura penale 1930-Art. 164 N.1

Parametri costituzionali

Pronuncia 18/1966Depositata il 10/03/1966

SENT. 18/66 C. PROCEDIMENTO PENALE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA - COD. PROC. PEN., ART. 164, N. 1, E COD. PEN., ART. 684 - POSSIBILE CONTRASTO CON LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA EX ART. 27 COST.

Nei confronti dell'imputato la divulgazione a mezzo della stampa di notizie di atti istruttori e quindi frammentarie e ancora incerte perche' non controllate e per lo piu' lesive all'onore, puo' essere considerata in contrasto con il principio, garantito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, della non colpevolezza fino a quando non sia intervenuta sentenza di condanna. E le altre parti ed i testimoni hanno diritto alla protezione da qualsiasi offesa alla loro dignita' e da qualsiasi reazione cui potrebbe dar luogo la immediata conoscenza del loro comportamento in istruttoria.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 164 N.1
  • codice penale-Art. 684

Parametri costituzionali

Pronuncia 51/1964Depositata il 16/06/1964

ORD. 51/64. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN. , ART. 164, E COD. PEN., ART. 684 - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI DETERMINATI ATTI RELATIVI ALLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE O PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ESSI - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - INCERTEZZA SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Quando l'ordinanza di rimessione pone genericamente la questione di legittimita' costituzionale, senza indicare se la questione debba essere delimitata o debba investire tutte le ipotesi configurate nella disposizione impugnata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, sussistendo nella specie assoluta incertezza sul punto impugnato.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 164
  • codice penale-Art. 684

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.