Articolo 684 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 457/1987Depositata il 03/12/1987
La tutela del segreto istruttorio e` rafforzata nei confronti della stampa, nel senso che il divieto di pubblicazione di notizie con tale mezzo e` totale (pubblicazione fatta da chiunque in qualsiasi modo) e non ammette eccezioni, ne` esoneri, ne` distinzioni fra atto ed atto; e cio` sia "in considerazione della importanza nella vita sociale della stampa" sia per "assicurare la serenita` e la indipendenza del giudice" sia per "tutelare, nella fase istruttoria,la dignita` e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 684 cod.pen. e 164, n. 1, cod.proc.pen., "nella parte in cui non prevedono limiti all'assoluto divieto di pubblicazione di atti o documenti di procedimento penale in fase di istruzione e non stabiliscono forme di verifica della sussistenza dell'esigenza di giustizia alla non pubblicazione degli atti e dei documenti stessi"). - Cfr. S.n. 18/1966.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 164, comma 1
- codice penale-Art. 684
Parametri costituzionali
Pronuncia 457/1987Depositata il 03/12/1987
Sono inammissibili le questioni di legittimita` costituzionale che, richiedendo l'apprestamento di un'apposita norma, implicherebbero scelte discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferi- mento all'art. 21, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 684 cod.pen. e 164, comma primo, n.1, cod.proc.pen., "nella parte in cui non prevedono un termine massimo e certo per il mantenimento del divieto, diverso dalla prescrizione").
Norme citate
- codice penale-Art. 684
- codice di procedura penale 1930-Art. 164, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 79/1981Depositata il 26/05/1981
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 18/1981.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 164, comma 1
- codice penale-Art. 684
Parametri costituzionali
Pronuncia 18/1981Depositata il 10/02/1981
La punizione della pubblicazione a mezzo della stampa di atti di un processo penale non coperto da segreto istruttorio e` giustificato dalla maggiore capacita` di divulgazione della stampa, la quale - in quanto mezzo di esercizio della liberta` di manifestazione del pensiero - e` soggetta al limite rappresentato dalla esigenza fondamentale di giustizia. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen.). - cfr. S.n. 164/1964.
Norme citate
- codice penale-Art. 684
- codice di procedura penale 1930-Art. 164
Parametri costituzionali
Pronuncia 16/1981Depositata il 10/02/1981
La deroga alla regola della pubblicita` del dibattimento nel corso di processo a carico di minori e` giustificata dall'esigenza - tutelata dall'art. 31, secondo comma, Cost. - di impedire che diffusione di fatti emersi nel dibattimento possa nuocere al minore per gli effetti che provoca nella formazione sociale ove si svolge la personalita` dello stesso. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 684 c.p., 164 n. 3 c.p.p. e 16 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 684
- codice di procedura penale 1930-Art. 164 N. 3
- regio decreto legge-Art. 16
Parametri costituzionali
Pronuncia 18/1966Depositata il 10/03/1966
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale. E' cio' perche' l'art. 684 non fa un trattamento diverso per chi esercita l'attivita' di stampa e di divulgazione, dal momento che punisce "chiunque pubblica" atti istruttori; punisce cioe' le parti private ed i testimoni i quali facciano e concorrano a fare pubblica divulgazione a mezzo della stampa di quelle notizie istruttorie, che possono pur riferire privatamente ad altri in quanto esonerati dall'obbligo del segreto istruttorio in virtu' del disposto dell'art. 307 del Codice di procedura penale.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 164 N.1
- codice di procedura penale 1930-Art. 307
- codice penale-Art. 684
Parametri costituzionali
Pronuncia 18/1966Depositata il 10/03/1966
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale. E cio' perche' la liberta' di manifestazione del pensiero trova un limite nella fondamentale esigenza di tutela del bene della realizzazione della giustizia, il quale assicura l'esercizio di tutte le liberta', compresa quella di pensiero ed e' anche esso garantito in via primaria dalla Costituzione. Indubbiamente, le finalita' perseguite dalle norme sulla divulgazione a mezzo della stampa di determinati atti processuali coincidono in parte con quelle delle norme sul segreto istruttorio, ma non puo' disconoscersi la necessita' di una diversa disciplina, piu' rigorosa per la prima, in quanto essa, attuandosi con immediatezza e praticamente senza limiti di spazio, puo' apportare, nel corso delle indagini istruttorie sulla raccolta di prove e sulla ricerca della verita', effetti dannosi (gli interessi sono posti in grado di opporre elementi artificiosi e di rappresentare fatti non veri), ben piu' gravi della rivelazione fatta quasi privatamente, da persona a persona e quindi circoscritta in un campo limitato e con limitate possibilita' di danno. Ed e' ovvio che allorquando la stampa produce effetti antigiuridici, finisce col non assolvere piu' la funzione sociale, che le e' propria, di offrire cioe' al pubblico informazioni obbiettive quando queste non siano pregiudizievoli per i suindicati interessi. Le norme contenute negli artt. 164 n. 1 del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale tutelano il bene della realizzazione della giustizia anche sotto un ulteriore duplice aspetto per il quale, pertanto, non possono ritenersi in contrasto con l'art. 21 della Costituzione: a) assicurare la serenita' e la indipendenza del giudice, proteggendolo da ogni influenza esterna di stampa, che possa pregiudicare l'indirizzo delle indagini, le prime valutazioni delle risultanze e il libero convincimento; b) tutelare nella fase istruttoria la dignita' e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo, atteso che nella fase dibattimentale a tali interessi ne subentrano altri, di maggiore rilevanza, quale la esigenza della pubblicita' a garanzia di sostanziale giustizia.
Norme citate
- codice penale-Art. 684
- codice di procedura penale 1930-Art. 164 N.1
Parametri costituzionali
Pronuncia 18/1966Depositata il 10/03/1966
Nei confronti dell'imputato la divulgazione a mezzo della stampa di notizie di atti istruttori e quindi frammentarie e ancora incerte perche' non controllate e per lo piu' lesive all'onore, puo' essere considerata in contrasto con il principio, garantito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, della non colpevolezza fino a quando non sia intervenuta sentenza di condanna. E le altre parti ed i testimoni hanno diritto alla protezione da qualsiasi offesa alla loro dignita' e da qualsiasi reazione cui potrebbe dar luogo la immediata conoscenza del loro comportamento in istruttoria.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 164 N.1
- codice penale-Art. 684
Parametri costituzionali
Pronuncia 51/1964Depositata il 16/06/1964
Quando l'ordinanza di rimessione pone genericamente la questione di legittimita' costituzionale, senza indicare se la questione debba essere delimitata o debba investire tutte le ipotesi configurate nella disposizione impugnata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, sussistendo nella specie assoluta incertezza sul punto impugnato.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 164
- codice penale-Art. 684
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 21
- legge-Art. 23
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.