Articolo 124 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 146/2010Depositata il 23/04/2010
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 124 cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede il termine perentorio di tre mesi per proporre querela, anziché quello di novanta giorni, avendo il rimettente omesso sia di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - carenza che preclude alla Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione e che si risolve, altresì, in difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - sia di motivare in ordine alla violazione degli invocati parametri costituzionali. Nel senso della manifesta inammissibilità delle questioni per omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente preclusione della necessaria verifica, ad opera della Corte, sulla rilevanza della questione, nonché difettosa motivazione sulla non manifesta infondatezza, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 181/2009, n. 444/2008, n. 433/2008, n. 313/2008, n. 207/2008, n. 54/2008 e n. 404/2007. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione in ordine alla violazione degli invocati parametri costituzionali, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 181/2009, n. 32/2008, n. 114/2007 e n. 39/2005.
Norme citate
- codice penale-Art. 124
Parametri costituzionali
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