Articolo 556 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 463/1987Depositata il 03/12/1987
La dispensa ecclesiastica dal matrimonio rato e non consumato - la quale, a seguito della sent. n. 18/1982 della Corte costi- tuzionale, non puo` produrre effetti civili nello Stato italiano - agisce comunque ex nunc e non ex tunc, e non determina quindi l'estinzione del reato di bigamia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 556, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede come causa di estinzione del reato di bigamia lo scioglimento del precedente matrimonio per mancata consumazione mentre sarebbe causa di estinzione del reato la dispensa ecclesiastica dal matrimonio rato e non consumato). - v. S. n. 18/1982.
Norme citate
- codice penale-Art. 556
Parametri costituzionali
Pronuncia 139/1980Depositata il 30/07/1980
Poiche` le cause di improcedibilita` dell'azione penale sono pregiudiziali rispetto alle cause di estinzione del reato, e` del tutto irrilevante una questione di legittimita` costituzionale relativa all'applicazione di una causa di estinzione del reato qualora dagli atti del giudizio a quo e dall'esposizione fattane nell'ordinanza di rinvio risulti che nel caso concreto l'azione penale e` allo stato improcedibile. Nella specie era stato impugnato l'art. 556, terzo comma, cod. pen., il quale prevede che il reato di bigamia e` estinto se il matrimonio contratto precedentemente dal bigamo e` dichiarato nullo ovvero e` annullato il secondo matrimonio per cause diverse dalla bigamia, sotto il profilo della mancata previsione di tale causa di estinzione anche per chi, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero in data successiva alla pronuncia di divorzio dal primo, ottenga, tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato civile. Trattandosi pero` di delitto commesso all'estero, da cittadini italiani, per il quale non era stata presentata ne` la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, ne` l'istanza della persona offesa, risultava dagli atti che l'azione era allo stato improcedibile. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 556, terzo comma, cod. pen.).
Norme citate
- codice penale-Art. 556, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.