Articolo 431 - CODICE PENALE
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(Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento)
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva il disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricita' o da un altro mezzo di trazione meccanica.
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