Articolo 162 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 103/2021Depositata il 20/05/2021
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 162- bis cod. pen. che, ai fini dell'oblazione, non consente al giudice di determinare la misura dell'ammenda in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e della gravità del fatto contestato. L'ordinanza di rimessione difetta non solo della descrizione del fatto contestato, ma anche di ogni indicazione circa la sussistenza delle altre condizioni cui la disposizione censurata subordina l'ammissibilità dell'oblazione nel caso di reati contravvenzionali puniti alternativamente con la pena detentiva o con quella pecuniaria. È anche omessa la ricostruzione del contesto normativo entro il quale la disposizione censurata è ricompresa ed è richiesto un tipo di pronuncia che comporterebbe la necessità di rideterminare le coordinate dell'oblazione, fino al punto di invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2020, n. 76 del 2019, n. 250 del 2018, n. 252 del 2012, n. 530 del 1995 e n. 207 del 1974; ordinanze n. 210 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 71 del 2019, n. 85 del 2018, n. 7 del 2018, n. 210 del 2017, n. 46 del 2017, n. 237 del 2016, n. 266 del 2014, n. 136 del 2013, n. 183 del 2005 e n. 462 del 1987 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 192/2020Depositata il 31/07/2020
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Teramo in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 141, comma 4- bis , del d.lgs. n. 271 del 1989, in relazione all'art. 162- bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato è rimesso in termini per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell'originaria imputazione e per la quale l'oblazione non era ammissibile. La disposizione censurata, che - nell'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione, costituente diritto vivente - preclude l'accesso all'oblazione nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice in dibattimento, ove l'imputato non abbia tempestivamente formulato la relativa richiesta contestando la correttezza della originaria qualificazione, non è incompatibile con il diritto di difesa, come riconosciuto anche dalla Corte di giustizia. Le soluzioni adottate dalla giurisprudenza costituzionale, in ordine al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell'imputazione, non sono infatti estensibili sic et simpliciter alle modifiche giuridiche, in quanto il diritto a contestare la qualificazione giuridica, particolarmente in rapporto ai riflessi sull'accessibilità al meccanismo oblativo, si traduce anche in un onere, per evitare che l'imputato rimasto inerte "lucri" uno slittamento in avanti del termine per oblare che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattivi del rito, fino ad annullarli totalmente ove la riqualificazione venga operata dalla Corte di cassazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2020, n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994, di illegittimità costituzionale parziale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.; sentenze n. 131 del 2019 e n. 103 del 2010) . L'istituto dell'oblazione si fonda, sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna, con tutte le conseguenze di essa. ( Precedente citato: sentenza n. 207 del 1974 ).
Norme citate
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 141, comma 4
- legge-Art. 53, comma 1
- codice penale-Art. 162 BIS
Parametri costituzionali
Pronuncia 381/2003Depositata il 30/12/2003
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in caso di estinzione del reato a seguito di oblazione. Ed invero, analoga questione, ancorché riguardante il solo art. 162 cod. pen., è stata già decisa, nel senso della manifesta infondatezza, con ordinanza n. 73 del 1993 e, in assenza di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche la questione all?esame dev?essere decisa in egual modo. - Questione già sollevata nei confronti del solo art. 162 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e decisa con ordinanza n. 73/1993.
Norme citate
- codice penale-Art. 162
- codice penale-Art. 162 BIS
Parametri costituzionali
Pronuncia 530/1995Depositata il 29/12/1995
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, in quanto - posto che l'istituto dell'oblazione si fonda sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spesa i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna (con tutte le conseguenze della stessa); e comporta, come effetto tipico, la estinzione del reato - la preclusione dell'accesso all'istituto stesso (ed ai connessi benefici), nel caso in cui il reato suscettibile di estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel corso dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., risulta lesiva del diritto di difesa, nonche' priva di razionale giustificazione. - S. n. 207/1974. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice penale-Art. 162
- codice di procedura penale-Art. 517
- codice penale-Art. 162 BIS
Parametri costituzionali
Pronuncia 530/1995Depositata il 29/12/1995
E' costituzionalmente illegittimo ('ex' art. 27 l. n. 87 del 1953), per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., l'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice penale-Art. 162 BIS
- codice penale-Art. 162
- codice di procedura penale-Art. 516
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- legge-Art. 27
Pronuncia 73/1993Depositata il 26/02/1993
La disciplina essenziale dell'istituto della oblazione e' dettata dagli artt. 162 e 162 bis cod.pen., di guisa che la norma di cui il rimettente chiede l'introduzione - volta a prevedere la possibilita' di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile con la sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione - ben potrebbe trovare collocazione nell'impugnato art. 162 cod.pen.. Deve percio' essere respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato secondo cui il lamentato vizio di incostituzionalita' non deriva dalla norma denunciata, ma da altre collocate nel codice di rito (artt. 538 e 541) le quali subordinano la pronuncia del giudice penale sulle questioni civili ad una pronuncia di condanna.
Norme citate
- codice penale-Art. 162
Pronuncia 73/1993Depositata il 26/02/1993
La sentenza con la quale il giudice dichiara estinto il reato per oblazione non e' equiparabile a quella che dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., si' che il riferimento alla disciplina del citato articolo (come risulta a seguito di sentenza della Corte costituzionale che ha introdotto la possibilita' di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile) non e' conferente, data la non comparabilita' delle situazioni messe a raffronto, per contestare come non rispondente a criteri di equita' e di giustizia la mancata previsione di tale possibilita' riguardo alla sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione. Tanto piu' che, in applicazione dei principi generali in materia, ben potra' il giudice civile adito dal soggetto danneggiato dal reato, condannare il convenuto anche al rimborso delle spese sostenute nel processo penale conclusosi con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162 cod.pen.). - Sull'istituto dell'applicazione della pena richiesta dalle parti v. s. n. 443/1990
Norme citate
- codice penale-Art. 162
Parametri costituzionali
Pronuncia 462/1987Depositata il 03/12/1987
Rientra nella discrezionalita` del legislatore, in relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti (rispetto alle contravvenzioni) e, analogamente, ai reati puniti con pena detentiva (rispetto a quelli puniti con pena pecuniaria) prevedere o meno l'estinzione per oblazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 162 bis cod.pen., come introdotto dall'art. 126 L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilita` dell'oblazione per i delitti puniti con la sola multa, mentre la prevede per le contravvenzioni sanzionate con l'ammenda e l'arresto, e dell'art. 162 cod.pen. nella parte in cui non estende la possibilita` dell'oblazione alle ipotesi di contravvenzioni sanzionate con la pena detentiva in forma esclusiva o congiuntamente con la pena pecuniaria).
Norme citate
- codice penale-Art. 162 BIS
- codice penale-Art. 162
- legge-Art. 126
Parametri costituzionali
Pronuncia 357/1987Depositata il 29/10/1987
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - verificare se la questione di legittimita` sia rilevante alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente alla ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 162 cod.pen., nella parte in cui non consente l'esercizio dell'oblazione dopo l'apertura del dibattimento di primo grado neppure nel caso di derubricazione in reato oblabile del fatto originariamente configurato come reato non oblabile. Lo jus superveniens, costituito dall'art.38, comma secondo, L. n. 47 del 1985, come sostituito dall'art.5, D.L. n. 146 - convertito con modifiche nella L. n. 298 - del 1985 stabilisce, con riguardo alle opere edilizie ultimate entro il 31 ottobre 1983, che "l'oblazione interamente corrisposta" estingue, tra l'altro, i reati di cui all'art. 41, L. n.1150 del 1952, e successive modificazioni, per i quali era causa nel giudizio a quo).
Norme citate
- codice penale-Art. 162
Parametri costituzionali
Pronuncia 135/1976Depositata il 26/05/1976
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42 e 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e 162 cod.pen. "nella parte in cui non consentono all'imputato fallito di effettuare l'oblazione per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda, nonostante la situazione di incapacita' derivante dalla dichiarazione di fallimento". (La questione e' stata sollevata dal Pretore di Donnaz, con ordinanza 4 marzo 1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). Non sussiste la violazione dell'art. 24 della Costituzione, non essendo negato alla parte di agire per la tutela del proprio diritto, ne' essendo stabilito un limite nei confronti del giudice.
Norme citate
- regio decreto-Art. 42
- regio decreto-Art. 44
- codice penale-Art. 162
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.