Articolo 200 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 196/2010Depositata il 04/06/2010
L'apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell'adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, deve escludersi che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l'art. 7 della CEDU, tenuto conto dell'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità - e preclusivo di un'interpretazione adeguatrice - nel senso dell'applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008. Sui rapporti tra ordinamento interno e disposizioni della CEDU e, in particolare, sulle condizioni di proponibilità di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in caso di ritenuta violazione della norma convenzionale interposta, v. le citate sentenze n. 311/2009, n. 239/2009, n. 349/2007 e n. 348/2007. Per la manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, di altra questione evocante l'asserita violazione dell'art. 7 della CEDU in materia di confisca "per equivalente" ex art. 322- ter cod. pen., v. la citata ordinanza n. 97/2009.
Norme citate
- codice penale-Art. 200
- codice penale-Art. 236
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 186, comma 2
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 187, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art. 1, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art. 1, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 7
Pronuncia 196/2010Depositata il 04/06/2010
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 230 e 236 cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quanto stabiliscono, in combinato disposto con gli artt. 186, comma 2, lett. c ), e 187, comma 1, ultimo periodo, cod. strada, come modificati, rispettivamente, dall'art. 4, commi 1, lett. b ), e 2, lett. b ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, che l'obbligatoria confisca del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool o di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, si applichi anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della censurata disciplina legislativa. Il riconoscimento della natura di misura sanzionatoria, propria della confisca de qua , esclude che nel caso in esame venga in rilievo una misura di sicurezza, sicché risulta irrilevante, nel giudizio principale, la questione relativa alla compatibilità con l'art. 7 della CEDU degli artt. 230 e 236 cod. pen., giacché essi hanno la funzione di regolare l'applicazione delle misure di sicurezza in senso proprio e non di misure, in senso lato, sanzionatorie.
Norme citate
- codice penale-Art. 200
- codice penale-Art. 236
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 7
Pronuncia 301/2009Depositata il 20/11/2009
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322- ter del codice penale, dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui essi prevedono la confisca obbligatoria e, correlativamente, il sequestro preventivo, per un valore corrispondente a quello del profitto, per i reati tributari commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 244/2007. Invero, il giudice a quo muove da un erroneo presupposto interpretativo perché, come la Corte ha già rilevato, l'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 - con il quale la disciplina della confisca "per equivalente" di cui all'art. 322- ter cod. pen. è stata estesa ai reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10- bis , 10- ter e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 - non opera retroattivamente. Invero, la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive. A tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente. In senso analogo, v., citata, ordinanza n. 97/2009. In relazione all'indirizzo della C.E.D.U. citato, v. sentenza n. 307°/1995, Welch v. Regno Unito. In relazione all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, riguarda solo la diversa ipotesi di misure di sicurezza prive del carattere di afflittività peculiare della confisca per equivalente, v., citate, ex multis , Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008.
Norme citate
- codice penale-Art. 200
- codice penale-Art. 322 TER
- codice di procedura penale-Art. 321, comma 2
- legge-Art. 1, comma 143
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 7
- legge-Art.
Pronuncia 97/2009Depositata il 02/04/2009
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322- ter del codice penale e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., nella parte in cui essi prevedono la confisca obbligatoria cosiddetta "per equivalente" di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge. Invero il giudice a quo muove da un erroneo presupposto interpretativo posto che la Corte di cassazione ha affermato che la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive. A tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i princípi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente. - In relazione all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione citato, v., ex multis , Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008.
Norme citate
- codice penale-Art. 200
- codice penale-Art. 322 TER
- legge-Art. 1, comma 143
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 7
- legge-Art.
Pronuncia 392/1987Depositata il 12/11/1987
E' esclusa la retroattivita` delle misure di sicurezza - ovvero la loro applicabilita` per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le preveda - data la correlazione delle misure alla pericolosita`, che e` situazione, per sua natura, attuale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 25, commi secondo e terzo, Cost. - dell'art. 200, comma primo, cod. pen., concernente l'applicazione nel tempo delle misure di sicurezza; con riguardo, nella specie, alla confisca del veicolo prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689). cfr. Sent. n. 19/1974.
Norme citate
- codice penale-Art. 200, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.