Articolo 42 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 548/1988Depositata il 12/05/1988
Compete al giudice "a quo" e non alla Corte, interpretare la disposizione impugnata nel giudizio di costituzionalita', nel modo che lo stesso giudice ritiene corretto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt.3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma e 111, secondo comma Cost. - dell'art.217, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, interpretato, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, nel senso che il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo, ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo sia di colpa). - cfr. O. n. 636/1987.
Norme citate
- codice penale-Art. 43
- codice penale-Art. 42
- codice penale-Art. 1
- disposizioni sulla legge in generale-Art. 14
- regio decreto-Art. 217
Pronuncia 636/1987Depositata il 30/12/1987
I problemi interpretativi della norma da applicare nel giudizio a quo rientrano nella competenza del giudice remittente e non della Corte costituzionale onde e` manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata al riguardo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 cod. pen. e 14 preleggi, nella parte in cui, il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa).
Norme citate
- regio decreto-Art. 217
- disposizioni sulla legge in generale-Art. 14
- codice penale-Art. 1
- codice penale-Art. 42
- codice penale-Art. 43
Pronuncia 166/1973Depositata il 28/11/1973
Non e' fondata in relazione all'art 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 589 e 42 del cod. pen. nella parte in cui consentono che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare. Infatti, il differente trattamento giuridico riservato al professionista la cui prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', e ad ogni altro agente che non si trovi nella stessa situazione, non puo' dirsi collegato puramente e semplicemente a condizioni (del soggetto) personali o sociali. La deroga alla regola generale della responsabilita' penale per colpa ha in se' una sua adeguata ragione di essere e poi risulta ben contenuta, in quanto e' operante, ed in modo restrittivo, in tema di perizia e questa presenta contenuto e limiti circoscritti.
Norme citate
- codice penale-Art. 589
- codice penale-Art. 42
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.