Articolo 120 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 134/1974Depositata il 15/05/1974
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, in un procedimento per un reato perseguibile a querela di parte in cui la querela sia stata tempestivamente proposta.
Norme citate
- codice penale-Art. 120
Parametri costituzionali
Pronuncia 91/1971Depositata il 29/04/1971
L'indivisibilita' dell'autorizzazione a procedere, stabilita come nel caso dell'art. 313, terzo comma, cod. pen., con riguardo al fatto, e' da ritenere conforme ai principi, nulla rilevando in contrario che manchi nel codice una espressa disposizione in tal senso, quale si rinviene invece negli artt. 120, 123, 129 e 130, per la querela, la richiesta e l'istanza: giacche', in questa ultima ipotesi, a differenza che in quella precedente, la procedibilita' o la proseguibilita' dell'azione penale possono indifferentemente essere subordinate a valutazioni di ordine soggettivo, oltre che oggettivo, ed era quindi necessaria una norma che ne estendesse in ogni caso, cio' malgrado, l'efficacia ai coimputati.
Norme citate
Parametri costituzionali
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