Articolo 639-ter - CODICE PENALE
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(( (Circostanze attenuanti).
Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.
Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma)).
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