Articolo 559 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 177/1970Depositata il 02/12/1970
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 559, terzo comma, cod. pen. (relazione adulterina), gia' dichiarato illegittimito con sent. n. 147 del 27 novembre 1969. Cfr.: ord. n. 31/1970, ord. n. 103/1970, sent. n. 108/1970.
Norme citate
- codice penale-Art. 559, comma 3
Pronuncia 103/1970Depositata il 16/06/1970
Le questioni di costituzionalita' sollevate nei confronti di norme di legge, gia' dichiarate illegittime, in un precedente giudizio della Corte costituzionale, vanno dichiarate manifestamente infondate. Nel dispositivo dell'ordinanza di manifesta infondatezza va fatta menzione della precedente dichiarazione di incostituzionalita'. (Nella specie le questioni riguardavano gli artt. 559, terzo e quarto comma, e 560 cod. proc. pen. gia' dichiarati illegittimi con la sentenza n. 147 del 1969).
Norme citate
- codice penale-Art. 560
- codice penale-Art. 559, comma 4
- codice penale-Art. 559, comma 3
Pronuncia 31/1970Depositata il 23/02/1970
Poiche' gli artt. 559, terzo e quarto comma, e 560 del cod. penale sono stati dichiarati illegittimi con la sent. n. 147 del 27 novembre 1969, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale proposte nei confronti delle medesime disposizioni.
Norme citate
- codice penale-Art. 559, comma 3
- codice penale-Art. 560
- codice penale-Art. 559, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 147/1969Depositata il 03/12/1969
Nel sistema dell'art. 559 del codice penale la relazione adulterina non e' prevista come circostanza aggravante o come particolare ipotesi di continuazione del reato di adulterio ma come delitto con propria, autonoma configurazione. Alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 559 cod. pen. (adulterio semplice), pronunciata con la sentenza 16 dicembre 1968, n. 126, non puo' pertanto riconoscersi l'effetto di una immediata caducazione o, quanto meno, di una conseguenziale ed automatica illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso articolo (relazione adulterina).
Norme citate
- codice penale-Art. 559, comma 3
Pronuncia 147/1969Depositata il 03/12/1969
Gli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo del codice penale, prevedendo rispettivamente la relazione adulterina (nei confronti della moglie) ed il concubinato (nei confronti del marito) come reati strutturalmente diversi, dettano per l'uno e per l'altro coniuge una disciplina differenziata, nonostante che la legge (art. 143 Cod. civ.) ponga a carico di entrambi il dovere di fedelta' coniugale.
Norme citate
- codice penale-Art. 560, comma 1
- codice penale-Art. 559, comma 3
- codice civile-Art. 143
Parametri costituzionali
Pronuncia 147/1969Depositata il 03/12/1969
Tutto il sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 Cod. pen. reca l'impronta di un'epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorita' nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali. Non sta alla Corte verificare se e quali modificazioni in questo campo il nostro tempo abbia portato nella coscienza sociale. Ma e' compito indiscutibile della Corte accertare l'insanabile contrasto fra quella disciplina, quale che ne sia stata la giustificazione originaria, ed il sopravvenuto principio costituzionale.
Norme citate
- codice penale-Art. 560
- codice penale-Art. 559
Pronuncia 147/1969Depositata il 03/12/1969
Nel contesto normativo dell'art. 29, comma secondo, della Costituzione, la tutela della esigenza di salvaguardare la famiglia si coordina necessariamente col principio della parita' dei coniugi. Per potere quindi sostenere che la punizione della sola moglie fedifraga risponde all'esigenza di salvaguardare la famiglia occorrerebbe dimostrare una ipotesi assolutamente irrazionale, e cioe' che una volta stabilito che la relazione adulterina della donna debba costituire reato, punire il marito per una identica fattispecie metterebbe in pericolo l'unita' familiare. Pertanto il trattamento, piu' severo per l'infedelta' della moglie e piu' indulgente per l'infedelta' dell'uomo, posto in essere dagli artt. 559, terzo comma, e 560, primo comma, del cod. penale, non potendo considerarsi finalizzato alla tutela dell'unita' familiare, e' in contrasto con l'art. 29 Cost..
Norme citate
- codice penale-Art. 560, comma 1
- codice penale-Art. 559, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 147/1969Depositata il 03/12/1969
A causa della eterogeneita' delle fattispecie dei delitti di "relazione adulterina" (della moglie) e concubinato (del marito) contemplate dal codice penale, e' il concorso di entrambe le norme (e non il solo art. 559, terzo comma) che da' vita ad una non consentita disparita' di trattamento tra moglie e marito. Ove nel codice penale fosse annullata la sola previsione della relazione adulterina della moglie, e non anche quella del concubinato del marito, l'ordinamento verrebbe a dare rilevanza unicamente, nei limiti dell'art. 560, alla infedelta' coniugale del marito. La normativa penale dell'adulterio rimarrebbe quindi, sotto quest'altro aspetto, in contrasto con il principio di parita' dei coniugi. Pertanto la dichiarazione di incostituzionalita', va pronunciata nei confronti, oltre che dell'art. 559, terzo comma, dell'art. 560, primo comma.
Norme citate
- codice penale-Art. 560, comma 1
- codice penale-Art. 559, comma 3
Pronuncia 147/1969Depositata il 03/12/1969
All'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'articolo 559 e del primo comma dell'art. 560 e' conseguenziale - e va dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' di tutte le altre residue norme del codice penale in materia di adulterio e di concubinato (art. 559, comma quarto; art. 560, comma secondo e terzo; art. 561; art. 562, primo comma, nella parte relativa al delitto previsto dall'art. 560; art. 562, secondo e terzo comma; art. 563).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 147/1969Depositata il 03/12/1969
Poiche' la illegittimita' dell'art. 559, comma terzo, e dell'art. 560, comma primo, del codice penale deriva da una disparita' di trattamento tra coniugi contrastante con l'art. 29, secondo comma, della Costituzione, il legislatore conserva, nell'ambito della sua discrezionalita' politica, il potere di stabilire se ed in quali ipotesi la violazione del dovere di fedelta' coniugale debba costituire reato. Nel rispetto dell'art. 29 Cost. sara' pero' tenuto a dettare un'eguale disciplina per il marito e per la moglie.
Norme citate
- codice penale-Art. 560, comma 1
- codice penale-Art. 559, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.