Pronuncia 147/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 559, terzo comma, 560, primo comma, e 561, secondo e terzo comma, del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1968 dal pretore di Orbetello nel procedimento penale a carico di Rispoli Carmeia ed altro, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968; 2) ordinanza emessa il 2 aprile 1968 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Bartoli Maria Carla ed altro, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968; 3) ordinanza emessa il 13 maggio 1968 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Corcella Anna ed altro, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 20 luglio 1968; 4) ordinanza emessa il 23 aprile 1968 dal pretore di Viareggio nel procedimento penale a carico di Zappelli Levia ed altro, iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968; 5) ordinanze emesse il 9 luglio 1968 dal pretore di Bologna e il 27 giugno 1968 dal pretore di Iglesias nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Anichini Carla ed altro e di Cannas Elisa ed altro, iscritte ai nn. 162 e 181 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968; 6) ordinanza emessa il 20 settembre 1968 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Biffi Adriana ed altro, iscritta al n. 247 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969; 7) ordinanza emessa il 5 dicembre 1968 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Pagura Giacomina ed altro, iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969; 8) ordinanza emessa il 9 gennaio 1969 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Giovannoni Aurora ed altro, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969; 9) ordinanze emesse il 25 gennaio 1969 dal tribunale di Lecce, il 20 gennaio 1969 dal tribunale di Monza, il 30 gennaio 1969 dal pretore di Trieste, il 24 gennaio 1969 dal tribunale di Roma, il 17 gennaio 1969 dal pretore di Asti, il 1 febbraio 1969 dal pretore di Bologna, il 23 dicembre 1968 dal pretore di Torino, il 4 febbraio 1969 dal pretore di Decimomannu, il 15 gennaio 1969 dal pretore di Napoli e il 14 gennaio 1969 dal pretore di Viareggio nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Manco Angelo, Aramini Martira, Ninchi Thea, Mingazzini Giovannella, Passamai Silvana, Chedini Ilde, Gregorio Silvana, Marongiu Purissima, De Rosa Renato, Caprari Argentina, Cecchi Cianfranco, ed altri, iscritte ai nn. 46, 53, 54, 59, 60, 62, 65, 68, 72, 73 e 78 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969; 10) ordinanze emesse il 16 gennaio 1969 dal pretore di Frascati, il 19 dicembre 1968 dal pretore di Maglie, il 25 febbraio 1969 dal pretore di Galatina e il 17 gennaio 1969 dal tribunale di Oristano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Colella Maria, Tanieli Francesca, Baglivo Marisa, Zedda Ralmondo, ed altri, iscritte ai nn. 75, 82, 91 e 92 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969; 11) ordinanze emesse il 10 febbraio 1969 dal tribunale di Oristano, il 10 febbraio 1969 dal pretore di Taranto, il 26 febbraio 1969 dal tribunale di Treviso e il 31 gennaio 1969 dal pretore di Canosa di Puglia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pala Giovanni Pasquale, Saracino Maria Teresa, Cavarretta Vincenzo, Pedone Angela, ed altri, iscritte ai nn. 93,96 e 105 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969; 12) ordinanze emesse il 6 febbraio 1969 dal pretore di Roma e il 6 marzo 1969 dal tribunale di Lagonegro nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Mura Maria Laura, Stigliano Anna, ed altri, iscritte ai nn. 115 e 116 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969; 13) ordinanze emesse il 30 gennaio 1969 dal pretore di Roma, il 20 febbraio 1969 dal pretore di Napoli, il 28 febbraio 1969 dal tribunale di Catanzaro e il 29 gennaio 1969 dal tribunale di Palermo nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Volpi Silvano, Perrotta Antonio, Marino Rosina, Amarù Maria Catena, ed altri, iscritte ai nn. 114, 121, 122 e 126 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23 aprile 1969; 14) ordinanze emesse il 13 febbraio 1969 dal pretore di Trieste, il 3 febbraio 1969 dal pretore di Roma, il 20 febbraio 1969 dal pretore di Manduria, il 19 febbraio 1969 dal pretore di Codigoro, il 16 gennaio 1969 dal pretore di Bari, il 22 gennaio e il 20 febbraio 1969 dal pretore di Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Giardini Amelia, Lante della Rovere Angela, Mannucci Maria Renata, Perrucci Lucia, Bellani Primo, Corriere Antonia, Baldini Claudia e Toffolo Guerrino, Polzella Rauol, ed altri, iscritte ai nn. 132, 133, 134, 144, 146, 148, 153 e 154 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969; 15) ordinanze emesse il 20 febbraio 1969 dal pretore di Manduria, il 20 febbraio 1969 dal pretore di Roma, il 28 marzo 1969 dal pretore di Altamura, il 27 febbraio 1969 dal tribunale di Torino, il 20 gennaio 1969 dal tribunale di Torino nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Albanese Benito, Marzullo Maria Letizia, Lovicario Annunziata, Fausone Ada, Vero Annunziata, Lombardi Lorenzo, ed altri, iscritte ai nn. 162, 168, 169, 175, 176 e 182 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969; 16) ordinanze emesse il 28 marzo 1969 dal giudice istruttore del tribunale di Firenze, il 6 febbraio 1969 dal pretore di Roma e il 10 aprile 1969 dal tribunale di Lagonegro nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Furino Antonio, Spadaro Corrado, Cavallo Antonio, ed altri, iscritte ai nn. 184, 193 e 196 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969. Visti gli atti di costituzione di Baldini Claudia, Toffolo Guerrino, Furino Antonio e di Igliori Massimo (parte civile nel procedimento penale a carico di Angela Lante della Rovere); udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1969 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio; uditi gli avvocati Fausto Gullo e Luigi Salerni, per la Baldini, l'avv. Vincenzo Summa, per il Toffolo, l'avv. Pietro Lia, per il Furino, e l'avv. Paolo Roscioni, per l'Igliori.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo, del Codice penale; ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello stesso Codice: 1) art. 559, comma quarto; 2) articolo 560, commi secondo e terzo; 3) art. 561; 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; 5) art. 562, commi secondo e terzo; 6) art. 563. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Francesco Paolo Bonifacio

Data deposito: Wed Dec 03 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 147/69 A. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 559, TERZO COMMA - RELAZIONE ADULTERINA DELLA MOGLIE - CONFIGURAZIONE COME CIRCOSTANZA AGGRAVANTE O IPOTESI DI CONTINUAZIONE DEL DELITTO DI ADULTERIO - ESCLUSIONE - ART. 559, PRIMO COMMA - DELITTO DI ADULTERIO - INCOSTITUZIONALITA' GIA' DICHIARATA - CONSEGUENZE - CADUCAZIONE IMMEDIATA DEL TERZO COMMA (RELAZIONE ADULTERINA) - ESCLUSIONE - AUTONOMA CONFIGURAZIONE DEL REATO.

Nel sistema dell'art. 559 del codice penale la relazione adulterina non e' prevista come circostanza aggravante o come particolare ipotesi di continuazione del reato di adulterio ma come delitto con propria, autonoma configurazione. Alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 559 cod. pen. (adulterio semplice), pronunciata con la sentenza 16 dicembre 1968, n. 126, non puo' pertanto riconoscersi l'effetto di una immediata caducazione o, quanto meno, di una conseguenziale ed automatica illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso articolo (relazione adulterina).

SENT. 147/69 B. FAMIGLIA - UNITA' FAMILIARE - OBBLIGHI FONDAMENTALI DERIVANTI DAL VINCOLO MATRIMONIALE - SANZIONI CON FUNZIONE ANCHE PREVENTIVA - AMMISSIBILITA' - SUFFICIENZA DELLE SANZIONI CIVILI O NECESSITA' ANCHE DI SANZIONI PENALI - QUESTIONE DI POLITICA LEGISLATIVA - COD. PEN., ART. 560, PRIMO COMMA (CONCUBINATO) - INFEDELTA' CONIUGALE - RILEVANZA PENALE - PERICOLO PER L'UNITA' FAMILIARE - INSUSSISTENZA.

Per la protezione del bene della "unita' familiare" garantito dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione, gli obblighi fondamentali che accompagnano il vincolo matrimoniale devono essere presidiati da sanzioni idonee a svolgere anche una funzione preventiva. Se a tal fine sia necessario disporre, in relazione ad un determinato contesto storico, oltre alle sanzioni civili anche sanzioni penali, e' potere che spetta alla politica legislativa. Non puo' pertanto accogliersi la questione proposta, rispetto all'art. 560 del codice penale (concubinato), con le ordinanze del Pretore di Roma n. 114 e n. 193 del 1969, in base all'assunto che la rilevanza penale dell'inosservanza del dovere di fedelta' coniugale e la eventuale condanna di uno dei coniugi, in seguito alla proposizione dell'istanza punitiva, metterebbe in pericolo, compromettendola, l'esistenza stessa della comunita' familiare.

Parametri costituzionali

SENT. 147/69 C. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - RELAZIONE ADULTERINA DELLA MOGLIE E CONCUBINATO DEL MARITO - COD. PEN., ARTT. 559, TERZO COMMA, E 560, PRIMO COMMA - REATI STRUTTURALMENTE DIVERSI - DISCIPLINA DIFFERENZIATA PER IL MARITO E PER LA MOGLIE - COD. CIV., ART. 143 - DOVERE DI FEDELTA' CONIUGALE A CARICO DI ENTRAMBI.

Gli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo del codice penale, prevedendo rispettivamente la relazione adulterina (nei confronti della moglie) ed il concubinato (nei confronti del marito) come reati strutturalmente diversi, dettano per l'uno e per l'altro coniuge una disciplina differenziata, nonostante che la legge (art. 143 Cod. civ.) ponga a carico di entrambi il dovere di fedelta' coniugale.

Parametri costituzionali

SENT. 147/69 D. FAMIGLIA - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL MARITO E DELLA MOGLIE - RELATIVE NORME LEGISLATIVE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RIFERIMENTO NON ALL'ART. 3, MA ALL'ARTICOLO 29 DELLA COSTITUZIONE.

Ai fini del controllo di legittimita' costituzionale dei diritti o degli obblighi conferiti dalla legge al marito ed alla moglie occorre far riferimento non gia' all'art. 3, ma all'art. 29 della Costituzione.

SENT. 147/69 E. FAMIGLIA - UNITA' FAMILIARE - COSTITUZIONE, ART. 29 - INTERPRETAZIONE - NECESSARIA PARITA' DEI CONIUGI - POTERI DEL LEGISLATORE - RAGIONI DI DIFFERENZIAZIONE DIVERSE DA QUELLE CONCERNENTI L'UNITA' DELLA FAMIGLIA - ESCLUSIONE.

L'art. 29 della Costituzione va interpretato nel senso che la disciplina giuridica del matrimonio deve contemplare - col solo limite della unita' della famiglia - eguali obblighi ed eguali diritti per l'uomo e per la donna. In generale e' percio' vietato al legislatore, nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, dar rilievo a ragioni di differenziazione diverse da quelle concernenti la predetta unita', come quelle che si connettano alla supposta maggior gravita' della condotta infedele della moglie o al diverso atteggiamento della societa' di fronte all'infedelta' dell'uomo e della donna.

Parametri costituzionali

SENT. 147/69 F. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ARTT. 559 E 560 - FINALITA' ORIGINARIE - INFERIORITA' DELLA POSIZIONE DELLA DONNA NELLA DISCIPLINA DEI DIRITTI E DEI DOVERI CONIUGALI - MODIFICAZIONI SOPRAVVENUTE NELLA COSCIENZA SOCIALE - LORO ACCERTAMENTO AGLI EFFETTI DELLA EVENTUALE INCOSTITUZIONALITA' DELLE NORME PENALI - INCOMPETENZA DELLA CORTE - CONTRASTO FRA LA DISCIPLINA PENALE ED IL SOPRAVVENUTO PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA EGUAGLIANZA DEI CONIUGI - SINDACABILITA'.

Tutto il sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 Cod. pen. reca l'impronta di un'epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorita' nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali. Non sta alla Corte verificare se e quali modificazioni in questo campo il nostro tempo abbia portato nella coscienza sociale. Ma e' compito indiscutibile della Corte accertare l'insanabile contrasto fra quella disciplina, quale che ne sia stata la giustificazione originaria, ed il sopravvenuto principio costituzionale.

SENT. 147/69 G. FAMIGLIA - UNITA' FAMILIARE - TUTELA - COSTITUZIONE, ART. 29 - NECESSARIO COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO DELLA PARITA' DEI CONIUGI - COD. PEN., ARTT. 559, TERZO COMMA, E 560, PRIMO COMMA - RELAZIONE ADULTERINA E CONCUBINATO - TRATTAMENTO PIU' SEVERO PER L'INFEDELTA' DELLA MOGLIE - PRETESA GIUSTIFICAZIONE CON LA TUTELA DELL'UNITA' DELLA FAMIGLIA - INCONSISTENZA - MANCATA PUNIZIONE DEL MARITO - ANALOGA GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 29 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Nel contesto normativo dell'art. 29, comma secondo, della Costituzione, la tutela della esigenza di salvaguardare la famiglia si coordina necessariamente col principio della parita' dei coniugi. Per potere quindi sostenere che la punizione della sola moglie fedifraga risponde all'esigenza di salvaguardare la famiglia occorrerebbe dimostrare una ipotesi assolutamente irrazionale, e cioe' che una volta stabilito che la relazione adulterina della donna debba costituire reato, punire il marito per una identica fattispecie metterebbe in pericolo l'unita' familiare. Pertanto il trattamento, piu' severo per l'infedelta' della moglie e piu' indulgente per l'infedelta' dell'uomo, posto in essere dagli artt. 559, terzo comma, e 560, primo comma, del cod. penale, non potendo considerarsi finalizzato alla tutela dell'unita' familiare, e' in contrasto con l'art. 29 Cost..

Parametri costituzionali

SENT. 147/69 H. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - RELAZIONE ADULTERINA E CONCUBINATO - COD. PEN., ARTT. 559, TERZO COMMA, E 560, PRIMO COMMA - SANZIONI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MOGLIE E MARITO - DERIVA DAL CONCORSO DELLE DUE NORME - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NECESSARIA ESTENSIONE NEI CONFRONTI DI ENTRAMBE LE PREVISIONI PENALI.

A causa della eterogeneita' delle fattispecie dei delitti di "relazione adulterina" (della moglie) e concubinato (del marito) contemplate dal codice penale, e' il concorso di entrambe le norme (e non il solo art. 559, terzo comma) che da' vita ad una non consentita disparita' di trattamento tra moglie e marito. Ove nel codice penale fosse annullata la sola previsione della relazione adulterina della moglie, e non anche quella del concubinato del marito, l'ordinamento verrebbe a dare rilevanza unicamente, nei limiti dell'art. 560, alla infedelta' coniugale del marito. La normativa penale dell'adulterio rimarrebbe quindi, sotto quest'altro aspetto, in contrasto con il principio di parita' dei coniugi. Pertanto la dichiarazione di incostituzionalita', va pronunciata nei confronti, oltre che dell'art. 559, terzo comma, dell'art. 560, primo comma.

SENT. 147/69 I. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - RELAZIONE ADULTERINA E CONCUBINATO - COD. PEN., ARTT. 559, TERZO COMMA, E 560, PRIMO COMMA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CONIUGI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ALTRE DISPOSIZIONI DELLO STESSO CODICE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' IN VIA CONSEGUENZIALE.

All'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'articolo 559 e del primo comma dell'art. 560 e' conseguenziale - e va dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' di tutte le altre residue norme del codice penale in materia di adulterio e di concubinato (art. 559, comma quarto; art. 560, comma secondo e terzo; art. 561; art. 562, primo comma, nella parte relativa al delitto previsto dall'art. 560; art. 562, secondo e terzo comma; art. 563).

Parametri costituzionali

SENT. 147/69 L. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - RELAZIONE ADULTERINA E CONCUBINATO - COD. PEN., ARTT. 559, TERZO COMMA, E 560, PRIMO COMMA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CONIUGI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POTERI DEL LEGISLATORE - CONFIGURAZIONE DI REATI PER VIOLAZIONE DELLA FEDELTA' CONIUGALE - LEGITTIMITA' - CONDIZIONE - RISPETTO DELLA PARITA' DEI CONIUGI EX ART. 29 DELLA COSTITUZIONE.

Poiche' la illegittimita' dell'art. 559, comma terzo, e dell'art. 560, comma primo, del codice penale deriva da una disparita' di trattamento tra coniugi contrastante con l'art. 29, secondo comma, della Costituzione, il legislatore conserva, nell'ambito della sua discrezionalita' politica, il potere di stabilire se ed in quali ipotesi la violazione del dovere di fedelta' coniugale debba costituire reato. Nel rispetto dell'art. 29 Cost. sara' pero' tenuto a dettare un'eguale disciplina per il marito e per la moglie.

Parametri costituzionali