Articolo 563 - CODICE PENALE
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(Estinzione del reato)
Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
Estinguono altresi' il reato:
1° la morte del coniuge offeso;
2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 147/1969Depositata il 03/12/1969
SENT. 147/69 I. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - RELAZIONE ADULTERINA E CONCUBINATO - COD. PEN., ARTT. 559, TERZO COMMA, E 560, PRIMO COMMA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CONIUGI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ALTRE DISPOSIZIONI DELLO STESSO CODICE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' IN VIA CONSEGUENZIALE.
All'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'articolo 559 e del primo comma dell'art. 560 e' conseguenziale - e va dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' di tutte le altre residue norme del codice penale in materia di adulterio e di concubinato (art. 559, comma quarto; art. 560, comma secondo e terzo; art. 561; art. 562, primo comma, nella parte relativa al delitto previsto dall'art. 560; art. 562, secondo e terzo comma; art. 563).
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.