Articolo 140 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 766/1988Depositata il 07/07/1988
L'art. 140 c.p., come novellato dall'art. 124 L. 24 novembre 1981, n. 689, comporta che il giudice istruttore puo' provvisoriamente applicare l'interdizione dalla professione o dal pubblico ufficio come misura cautelare, e quindi deve tener conto degli elementi che tale misura legittimano. La concessione della liberta' provvisoria presuppone l'esistenza di una situazione che non consentirebbe al giudice di applicare provvisoriamente la pena accessoria dell'interdizione dalla professione. E' irrazionale che un provvedimento amministrativo riguardante la persona, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali e' previsto analogo provvedimento giudiziario non offra al cittadino almeno le stesse garanzie di durata e di impugnabilita'. E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 39, primo c., lett. c) e quarto c., del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto del dottore commercialista, colpito da un mandato di cattura, venga a cessare a seguito della concessione della liberta' provvisoria, in quanto il provvedimento cautelare del fiudice istruttore non potrebbe piu' essere assunto, comunque avrebbe una durata limitata nel tempo e sarebbe impugnabile.
Norme citate
- codice penale-Art. 30
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 39, comma 4
- codice penale-Art. 31
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 39, comma 1
- codice penale-Art. 140
Parametri costituzionali
Pronuncia 78/1969Depositata il 11/04/1969
La circostanza che, per brevita' e comodita' di espressione, i codici designano riassuntivamente nella rubrica dell'art. 140 C.P. e degli artt. 301 e 587 C.P.P., nonche' nel testo dello stesso art. 301 e dell'art. 485 C.P.P., i provvedimenti di cui all'art. 140 del codice penale come applicazione provvisoria di pene accessorie, avendo riguardo alle analogie strutturali di quei provvedimenti con alcune tra le pene accessorie elencate nell'art. 19 dello stesso codice, non e' da sola sufficiente a far concludere per la natura giuridica di vere e proprie pene delle misure cosi' adottate, in quanto, quali che siano le denominazioni giuridiche adoperate nei testi legislativi, la determinazione della natura di un istituto e' compito spettante all'interprete, mentre la nomenclatura legislativa puo' valere semmai come uno tra i vari elementi suscettibili di concorrere alla precisa individuazione del significato oggettivamente risultante dai testi medesimi.
Norme citate
- codice penale-Art. 140
- codice di procedura penale 1930-Art. 587
- codice di procedura penale 1930-Art. 301
Pronuncia 78/1969Depositata il 11/04/1969
Le finalita' cui e' preordinata la disposizione dell'art. 140 del codice penale ed i caratteri che contrassegnano le misure di esso previste fanno concludere che si tratta di misure cautelari, e non di sanzioni penali irrogate prima del giudizio e quasi anticipandone i risultati: tali misure, applicabili dal giudice istruttore, sono piuttosto assimilabili, da questo punto di vista, alle misure di prevenzione, rispetto alle quali la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di affermare con le sentenze 4 marzo 1964, n. 23, e 8 febbraio 1962, n. 6, che non vi e' contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, anche se si tratta di misure restrittive della liberta' personale.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 587
- codice penale-Art. 140
- codice di procedura penale 1930-Art. 301
Parametri costituzionali
Pronuncia 78/1969Depositata il 11/04/1969
Se il giudice, prima di procedere all'applicazione di una delle misure di cui all'art. 140 del codice penale, deve sommariamente valutare, tra l'altro, il fumus boni juris dell'accusa, com'e' appunto prescritto dallo stesso art. 140 e com'e' regola generale nel nostro ordinamento processuale per qualsiasi specie di provvedimenti cautelari, una tale valutazione, che rappresenta comunque una garanzia per l'imputato e che non differisce qualitativamente da quelle previste negli artt. 252 e 374 del cod. proc. pen. ai fini della emissione di ordini o mandati nonche' del rinvio a giudizio, non viola la presunzione di non colpevolezza enunciata nel secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, per il suo carattere meramente delibativo e perche' destinata comunque ad esaurirsi in quel momento. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 140 C.P., 301 e 587 del C.P.P., sollevata in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 587
- codice di procedura penale 1930-Art. 301
- codice penale-Art. 140
Parametri costituzionali
Pronuncia 78/1969Depositata il 11/04/1969
La iscrizione nel casellario giudiziale delle misure di cui all'art. 140 C.P. presenta, cosi' come e' disposto dall'art. 587, ultimo comma del C.P.P., carattere e finalita' cautelari, realizzando una forma di pubblicita' necessaria per una piu' efficace tutela degli interessi che lo stesso art. 140 tende a proteggere, e non e' incompatibile con la presunzione di non colpevolezza fissata dall'art. 27 Cost., in quanto delle misure provvisoriamente adottate non rimane traccia nel casellario dopo che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, come si evince dagli artt. 381, comma secondo, e 479, comma quinto, del C.P.P., nonche' dal combinato disposto degli artt. 4 e 14, lett. f, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente norme regolamentari per il servizio del casellario giudiziale.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 479, comma 5
- regio decreto-Art. 4
- regio decreto-Art. 14 LETT. F
- codice penale-Art. 140
- codice di procedura penale 1930-Art. 381, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.