Articolo 186 - CODICE PENALE
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(Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna)
Oltre quanto e' prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.