Articolo 349 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 20/1993Depositata il 29/01/1993
Difetta di rilevanza nel processo di provenienza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione del principio di eguaglianza, riguardo all'applicabilita' della sospensione condizionale della pena agli autori dei reati di esecuzione di opere edilizie abusive e violazione dei sigilli, unificati dal vincolo della continuazione. L'eventuale sentenza di accoglimento avrebbe infatti come conseguenza - ai fini del richiesto ripristino della parita' di trattamento con gli imputati del solo reato edilizio, che per l'elevato minimo edittale previsto non possono invece godere del beneficio - quella di negare all'imputato cui e' stato riconosciuto il vincolo della continuazione la sospensione condizionale altrimenti spettantegli, in tal modo determinandosi un aggravamento del regime sanzionatorio che comunque, in ossequio al principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non potrebbe operare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 81, 349, secondo comma, cod.pen. e 20, lett. c), l. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- legge-Art. 20 LETT.C
- codice penale-Art. 349, comma 2
- codice penale-Art. 81
Parametri costituzionali
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