Articolo 609 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 322/2007Depositata il 24/07/2007
È inammissibile, nonostante la correttezza delle premesse argomentative, la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 609- sexies c.p.p., secondo cui l'autore di atti sessuali con minore infraquattordicenne non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. La mancata verifica della possibilità di un'interpretazione secundum constitutionem della norma impugnata e l'inadeguatezza della motivazione in ordine alla rilevanza, quali cause dell'evocata inammissibilità, costituiscono il riflesso del salto logico compiuto dal giudice a quo nella formulazione della questione. È vero, infatti, che, da un lato, poiché l'intero disvalore della fattispecie tipica ruota intorno all'elemento dell'età dell'offeso (minore di quattordici anni), tale elemento deve poter essere collegato all'agente anche dal punto di vista soggettivo, e che, d'altro lato, il principio di colpevolezza non può essere totalmente sacrificato in nome di una più efficace tutela penale di altri valori di rango costituzionale (in questo caso l'intangibilità sessuale di soggetti considerati, in ragione dell'età, incapaci di una consapevole autodeterminazione agli atti sessuali e particolarmente esposti ad abusi). Tuttavia è vero anche che la richiesta eliminazione dell'art. 609- sexies avrebbe l'effetto di rendere applicabili all'età infraquattordicenne dell'offeso le disposizioni generali in tema di imputazione dolosa e di errore di cui agli artt. 43 e 47 c.p.p., cosicché l'errore sull'età, dovendo essa rientrare nella componente rappresentativa del dolo, scuserebbe anche se colposo. La norma censurata potrebbe, semmai, ritenersi lesiva del principio di colpevolezza non per il mero fatto di derogare agli ordinari criteri in tema di imputazione dolosa, ma unicamente nella parte in cui neghi rilievo all'ignoranza o all'errore inevitabile sull'età. - Sul principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., v., citate, sentenze n. 364/1988 e n. 61/1995.
Norme citate
- codice penale-Art. 609 SEXIES
- legge-Art. 7
Parametri costituzionali
Pronuncia 170/2006Depositata il 21/04/2006
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 609- octies del codice penale, nella parte in cui per il reato di violenza sessuale di gruppo non prevede una circostanza attenuante per i «casi di minore gravità»: analoga questione è già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 325 del 2005. > >- La determinazione del trattamento sanzionatorio per condotte penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità del legislatore: sentenze n. 26/1979 e n. 325/2005. > >- Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 609- octies del codice penale, nella parte in cui per il reato di violenza sessuale di gruppo non prevede una circostanza attenuante per i «casi di minore gravità», per l'improponibilità di una diretta comparazione con le regole concernenti la violenza sessuale monosoggettiva, e per non essere tale omessa previsione palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata, così da determinare un contrasto con l'art. 3 Cost., e dunque, in forza della pretesa incongruenza della pena, la violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.: sentenza n. 325/2005.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 325/2005Depositata il 26/07/2005
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l'art. 609-bis, terzo comma, dello stesso codice, relativo al delitto di violenza sessuale, non prevede l'applicabilità dell'attenuante dei ?casi di minore gravità?.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 584/2000Depositata il 29/12/2000
Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 609-'octies' del codice penale, nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito dall'art. 609-'bis' dello stesso codice, non prevede una diminuzione della pena nei casi di minore gravita', sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per la lamentata impossibilita' di adeguare la pena alla concreta entita' del caso e di accedere al rito speciale del "patteggiamento", con la conseguente, ipotizzata, violazione del principio di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena. Considerato che il giudice 'a quo' non e' stato ritualmente investito di una richiesta di applicazione della pena, in quanto, non essendosi formato alcun accordo tra le parti ne' sul titolo di reato, ne' sull'entita' della pena, non e' mai venuta ad esistenza alcuna richiesta di patteggiamento e quindi il rimettente non ha veste processuale per fare applicazione della norma censurata. A.G.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 295/2000Depositata il 17/07/2000
Manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 609-bis del codice penale, introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, censurato, in riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione, in quanto, accomunando sotto un'unica previsione fatti che prima integravano i distinti reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti e unificando le condotte incriminate mediante la locuzione "atti sessuali", senza ulteriore descrizione o definzione, difetterebbe, ad avviso del giudice rimettente, del requisito della determinatezza.
Norme citate
- legge-Art.
- codice penale-Art. 609 BIS
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.