Pronuncia 322/2007

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 609-sexies del codice penale, introdotto dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996 n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso con ordinanza del 23 maggio 2005 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di P. T., iscritta al n. 471 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di costituzione di P. T. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick; udito l'avvocato Mario Marchiò per P. T. e l'avvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-sexies del codice penale, inserito dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Giovanni Maria Flick

Data deposito: Tue Jul 24 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BILE

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Massime

Reati e pene - Libertà sessuale (reati contro la) - Atti sessuali con minore infraquattordicenne - Impossibilità per l'agente di invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa - Denunciato contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale - Richiesta di caducazione della disposizione censurata - Incongruenza logica di tale petitum rispetto alla (corretta) premessa argomentativa - Mancata verifica della possibilità di un'interpretazione secundum constitutionem (alla stregua del principio di necessaria colpevolezza, ragguagliato quanto meno al minimum dell'ignoranza o dell'errore inevitabile) - Inadeguatezza della motivazione in ordine al requisito della rilevanza - Inammissibilità della questione.

È inammissibile, nonostante la correttezza delle premesse argomentative, la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 609- sexies c.p.p., secondo cui l'autore di atti sessuali con minore infraquattordicenne non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. La mancata verifica della possibilità di un'interpretazione secundum constitutionem della norma impugnata e l'inadeguatezza della motivazione in ordine alla rilevanza, quali cause dell'evocata inammissibilità, costituiscono il riflesso del salto logico compiuto dal giudice a quo nella formulazione della questione. È vero, infatti, che, da un lato, poiché l'intero disvalore della fattispecie tipica ruota intorno all'elemento dell'età dell'offeso (minore di quattordici anni), tale elemento deve poter essere collegato all'agente anche dal punto di vista soggettivo, e che, d'altro lato, il principio di colpevolezza non può essere totalmente sacrificato in nome di una più efficace tutela penale di altri valori di rango costituzionale (in questo caso l'intangibilità sessuale di soggetti considerati, in ragione dell'età, incapaci di una consapevole autodeterminazione agli atti sessuali e particolarmente esposti ad abusi). Tuttavia è vero anche che la richiesta eliminazione dell'art. 609- sexies avrebbe l'effetto di rendere applicabili all'età infraquattordicenne dell'offeso le disposizioni generali in tema di imputazione dolosa e di errore di cui agli artt. 43 e 47 c.p.p., cosicché l'errore sull'età, dovendo essa rientrare nella componente rappresentativa del dolo, scuserebbe anche se colposo. La norma censurata potrebbe, semmai, ritenersi lesiva del principio di colpevolezza non per il mero fatto di derogare agli ordinari criteri in tema di imputazione dolosa, ma unicamente nella parte in cui neghi rilievo all'ignoranza o all'errore inevitabile sull'età. - Sul principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., v., citate, sentenze n. 364/1988 e n. 61/1995.

Norme citate