Articolo 718 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 236/1995Depositata il 13/06/1995
Manifesta infondatezza della questione in quanto, come la Corte ha ripetutamente affermato, non sussiste al riguardo violazione del principio di eguaglianza, mentre il richiamo al diritto di difesa e' palesemente non pertinente. - S. nn. 237/1975 e 80/1972 e O. nn. 90/1973 e 194/1972. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice penale-Art. 719
- codice penale-Art. 722
- codice penale-Art. 720
- codice penale-Art. 718
- codice penale-Art. 721
Parametri costituzionali
Pronuncia 103/1992Depositata il 09/03/1992
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 520/1991.
Norme citate
- codice penale-Art. 719
- codice penale-Art. 718
Parametri costituzionali
Pronuncia 520/1991Depositata il 30/12/1991
Le scelte discrezionali del legislatore nella previsione (negli artt. 718 e 719 cod.pen. e, rispettivamente, nell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) delle sanzioni penali da applicare a condotte criminose anche lontanamente comparabili, quali il giuoco d'azzardo e le pubbliche scommesse, non si rivelano palesemente irragionevoli, poiche' esse si basano su una valutazione diversificata in relazione a fatti di differente offensivita' sociale, valutazione che presuppone, non arbitrariamente, la maggiore potenzialita' criminale delle condotte illecite connesse all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici, complessivamente sanzionate in misura piu' grave rispetto al giuoco d'azzardo, anche se il giudice rimettente ne ricorda soltanto le ipotesi di minore gravita'. Inoltre la sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 718 e 719 cod.pen. e' racchiusa in limiti edittali tali da consentire al giudice un'ampia possibilita' di graduazione in proporzione alla gravita' del fatto accertato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 719 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice penale-Art. 718
- codice penale-Art. 719
Parametri costituzionali
Pronuncia 97/1983Depositata il 18/04/1983
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., degli artt. 110 t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1 l. 20 maggio 1965 n. 507, nonche' 718, 719 e 721 c.p.: infatti la punizione a titolo di concorso formale di chi tenga un apparecchio semiautomatico da gioco, che sia anche strumento di gioco d'azzardo non determina una sperequazione di pena ed e' percio' da ritenere ragionevole.
Norme citate
- codice penale-Art. 718
- legge-Art. 1
- codice penale-Art. 719
- codice penale-Art. 721
- regio decreto-Art. 110
Parametri costituzionali
Pronuncia 237/1975Depositata il 30/10/1975
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718, primo e secondo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo del diverso trattamento dei cittadini che tengono o agevolano un giuoco d'azzardo o vi prendano parte in qualsiasi localita' del territorio nazionale rispetto a quei soggetti che, invece, sono autorizzati, da un complesso di norme particolari derogatorie della disciplina generale fissata dal codice penale, ad esercitare o a partecipare a tali giuochi: questione sostanzialmente identica a quella gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972, cui sono seguite ordinanze di conferma.
Norme citate
- codice penale-Art. 720, comma 1
- codice penale-Art. 718, comma 2
- codice penale-Art. 718, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 237/1975Depositata il 30/10/1975
Nel rispetto del principio di eguaglianza, il legislatore puo' adottare norme differenziate per disciplinare situazioni ritenute obiettivamente diverse. La valutazione dei criteri in base ai quali il legislatore ha ipotizzato tale diversita' e' incensurabile nei limiti in cui la valutazione stessa risulti ragionevole e non arbitraria. Alla luce di tali principi, costantemente ribaditi dalla Corte, non e' accettabile l'affermazione che la distinzione operata, con l'art. 721 del codice penale, con il quale l'impugnato art. 718 deve porsi in correlazione, nel determinare le caratteristiche che differenzierebbero il gioco d'azzardo, facendone un reato, da ogni altro tipo di gioco, non sarebbe in regola con l'art. 3 Cost., in quanto ogni tipo di gioco presenterebbe identici aspetti di aleatorieta' e motivi di lucro. Se e' vero infatti che in ogni tipo di gioco puo' innestarsi un fine di lucro, non v'e' dubbio che l'aleatorieta' varia col variare del gioco stesso e puo' assumere una incidenza diversa, piu' o meno accentuata se non addirittura esclusiva o quasi.
Norme citate
- codice penale-Art. 720
- codice penale-Art. 721
- codice penale-Art. 718
Parametri costituzionali
Pronuncia 69/1974Depositata il 13/03/1974
Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 720 del cod. pen. gia' dichiarate non fondate con la sentenza n. 80 del 27 aprile 1972 e con l'ordinanza n. 194 del 13 dicembre 1972.
Norme citate
- codice penale-Art. 718
- codice penale-Art. 720
Parametri costituzionali
Pronuncia 90/1973Depositata il 19/06/1973
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 720 cod. pen., gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 194 dello stesso anno.
Norme citate
- codice penale-Art. 718
- codice penale-Art. 720
Parametri costituzionali
Pronuncia 194/1972Depositata il 21/12/1972
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con la sent. n. 80 del 27 aprile 1972.
Norme citate
- codice penale-Art. 720
- codice penale-Art. 718
Parametri costituzionali
Pronuncia 80/1972Depositata il 04/05/1972
Nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni di illegittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui hanno riferimento il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non certamente alle prime, che dettano la disciplina comune a tutti i cittadini. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., per il diverso trattamento - che si assume privo di giustificazioni oggettive - dei cittadini che tengono o agevolano un gioco d'azzardo, o vi prendono parte, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, rispetto ai soggetti che sono autorizzati invece ad esercitare tali giochi ed a parteciparvi nei comuni di Venezia, San Remo e Campione d'Italia (in virtu', rispettivamente, del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2248, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125 e del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505) ma facendo oggetto dell'impugnativa le norme generali - che puniscono il gioco d'azzardo - degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, codice penale.
Norme citate
- codice penale-Art. 718, comma 1
- codice penale-Art. 720, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.