Articolo 57 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 259/1985Depositata il 04/11/1985
E' manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47, e 57, cod. pen., sollevata sul rilievo che le norme impugnate prevederebbero, per i reati commessi a mezzo della stampa, un trattamento sanzionatorio piu' grave rispetto a quello previsto per gli stessi reati commessi a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, in quanto la medesima questione, sollevata negli stessi termini, e' stata gia' dichiarata infondata. - S. n. 168/1982.
Norme citate
- legge-Art. 1
- legge-Art. 9
- legge-Art. 13
- codice penale-Art. 57
Parametri costituzionali
Pronuncia 323/1983Depositata il 20/10/1983
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 168/1982 e o. nn. 213/1982 e 53/1983.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice penale-Art. 57
- legge-Art. 9
- legge-Art. 13
Parametri costituzionali
Pronuncia 322/1983Depositata il 20/10/1983
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, l. n. 47/1948 che statuisce il rito direttissimo per i reati commessi a mezzo stampa, diversamente da quanto disposto per i reati commessi con il mezzo radiotelevisivo, attesoche' detta disparita' non basta a far ritenere intrinsecamente ingiustificata ed illegittima la scelta del rito direttissimo operata nel primo caso dall'art. 21, terzo comma, l. n. 47 del 1948.
Norme citate
- legge-Art. 12
- legge-Art. 9
- legge-Art. 21
- legge-Art. 13
- codice penale-Art. 57
Parametri costituzionali
Pronuncia 139/1983Depositata il 16/05/1983
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 198/1982.
Norme citate
- codice penale-Art. 57
- legge-Art. 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 261/1982Depositata il 31/12/1982
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 198/1982.
Norme citate
- codice penale-Art. 57
- legge-Art. 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 213/1982Depositata il 09/12/1982
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 L. 8 febbraio 1948 n. 47 (disp. sulla stampa) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Invero le argomentazioni secondo cui le acquisizioni della tecnica sono oggi volte a consentire la riproduzione, la reiterazione e la conseguente permanenza nel tempo dei messaggi radiofonici e televisivi non assumono il significato di "communis opinio" attesoche' la stampa viene anche in dottrina riguardata come mezzo di diffamazione ben piu' pericoloso di altri mezzi di pubblicita' per cui anche nei tempi presenti in cui si registrano sempre piu' cospicue masse di spettatori, la stampa non ha cessato di profilarsi quale piu' pericoloso veicolo di diffamazione. Comunque il compito di ridurre il solco che separa la legge del '48 dalla piu' recente legge del 1975 non puo' essere esplicato dalla Corte ma deve essere ottemperato dal legislatore.
Norme citate
- legge-Art. 13
- legge-Art. 9
- codice penale-Art. 57
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 198/1982Depositata il 24/11/1982
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata da un'ordinanza che motivi per relationem ad altra ordinanza (specie: responsabilita` di direttore di giornale ex art. 57 c.p.).
Norme citate
- codice penale-Art. 57
- legge-Art. 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 198/1982Depositata il 24/11/1982
L'art. 1 l. 4 marzo 1958 n. 127, riformulando l'art. 57 c.p., delinea la responsabilita` del direttore nella prospettiva di adeguare maggiormente la relativa disciplina al principio costituzionale della personalita` della responsabilita` penale. In particolare, secondo la nuova norma la colpa e` espressamente individuata nella violazione di una specifica regola di condotta, quale e` appunto quella prescritta dalla norma stessa quando dispone che il direttore deve "esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati". A maggior ragione, quindi, attualmente, e` valido quanto gia` affermato dalla Corte con la sentenza n. 3 del 1956 a proposito del fondamento della responsabilita` del direttore, cioe` che questi risponde "per fatto proprio", per lo meno perche` tra la sua omissione e l'evento c'e` un nesso di causalita` materiale "al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilita` il connotato della personalita`". Il che consente, d'altra parte, di ritenere che la responsabilita` del direttore venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p.), nessuna ragione imponendo che questi principi generali, di rigorosa osservanza, non trovino applicazione puntuale anche in questo caso. In tal modo l'unitarieta` della disciplina della responsabilita` penale del direttore di un periodico posta all'art. 57 c.p., indipendentemente dalla circostanza di fatto che trattasi di periodici a diffusione locale o a diffusione nazionale, risponde ad un principio di razionalita` sufficiente ad escludere il contrasto con l'art. 3 Cost.
Norme citate
- codice penale-Art. 57
Parametri costituzionali
Pronuncia 168/1982Depositata il 22/10/1982
Non e` irrazionale la maggior severita` punitiva della diffamazione a mezzo della radiotelevisione. La stampa infatti viene anche in dottrina riguardata come mezzo di diffamazione ben piu` pericoloso di altri mezzi di pubblicita` e cio` anche nei tempi presenti, in cui si registrano sempre piu` cospicue masse di spettatori. (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 1, 9 e 13 L. 18 febbario 1948 n. 47 e dell'art. 57 c.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). Cfr. sent. n. 42/77.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice penale-Art. 57
- legge-Art. 9
- legge-Art. 13
Parametri costituzionali
Pronuncia 168/1982Depositata il 22/10/1982
Nell'area del comma terzo dell'art. 595 c.p., il regime della stampa, quale strumento di diffamazione, risulta modificato solo in ordine alla misura della pena, senza che venga ad essere toccato il regime degli altri mezzi di pubblicita`; mentre la specialita` di ciascuno degli schemi conglobati nel medesimo comma non consente di ravvisare in esso il "genus" rispetto al quale la disciplina della stampa si profili come specialita` di maggior grado. Ne` puo` ipotizzarsi la estensione di una normativa speciale ad attivita` diverse, atteso che speciali tutte - rispetto al modulo generale del comma primo dell'art. 595 c.p. - sono pur sempre le normative che disciplinano la diffamazione a mezzo stampa o per mezzo di altre forme di pubblicita` (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 1, 9, 13 L. 18 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 c.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). cfr. sent. n.42/77
Norme citate
- legge-Art. 1
- legge-Art. 13
- codice penale-Art. 57
- legge-Art. 9
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.