Articolo 664 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 299/1991Depositata il 26/06/1991
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa avendo il giudizio 'a quo' ad oggetto una imputazione relativa alla distruzione di manifesti affissi dal Comune per la celebrazione di una festivita' civile.
Norme citate
- codice penale-Art. 664, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 299/1991Depositata il 26/06/1991
A norma dell'art. 2 l. 23 gennaio 1941, n. 166 anche gli enti, amministrazioni ed autorita' pubbliche sono tenuti a compiere le affissioni esclusivamente in appositi spazi, preventivamente individuati (secondo le procedure di cui agli artt. 3, 28, 34 e 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639) e pertanto, pur in mancanza dell'inciso relativo a "modi e luoghi consentiti", la ratio del primo comma dell'art. 664 cod. pen. - che sanziona la distruzione delle affissioni disposte dalle autorita' civili o ecclesiastiche - e' identica a quella di cui al secondo comma - riguardante le affissioni effettuate dai privati - con le medesime conseguenze, in tema di esclusione della punibilita', ove le affissioni disposte dalle autorita' civili siano effettuate 'contra legem' e cioe' fuori dagli spazi consentiti a cio' destinati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 664, primo comma, cod. pen. - nella parte in cui si riferisce alle affissioni disposte dalle autorita' civili - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice penale-Art. 664, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.