Articolo 550 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 78/1978Depositata il 20/07/1978
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 547 e 550 cod. pen. - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 31, comma primo, Cost. -, essendo entrata in vigore la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza, che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle disposizioni inserite nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in oggetto, per cui si rende necessario il riesame sulla rilevanza delle prospettate questioni, tenendo conto della nuova normativa vigente. - O. n. 34/1979.
Norme citate
- codice penale-Art. 550
- codice penale-Art. 547
Parametri costituzionali
Pronuncia 251/1975Depositata il 22/12/1975
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 28/1975Depositata il 18/02/1975
E' inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 548 e 550 c.p. (che puniscono rispettivamente l'istigazione all'aborto e gli atti abortivi su donna ritenuta incinta) sollevata dal Pretore, a seguito di delazione anonima per sfruttamento alla prostituzione senza che la formulazione di un capo di imputazione per "presunta istigazione continuata all'aborto", per fatti cioe' completamente diversi da quelli indicati nell'anonimo, potesse trovare giustificazione in indagini di polizia mai disposte (S. n. 300 del 1974).
Norme citate
- codice penale-Art. 548
- codice penale-Art. 550
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.