Pronuncia 28/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 548 e 550 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1972 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Bartolini Andrea, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 2 agosto I972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 548, 550 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 21 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Tue Feb 18 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 28/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PEN., ARTT. 548 (ISTIGAZIONE ALL'ABORTO) E 550 (ATTI ABORTIVI SU DONNA RITENUTA INCINTA).

E' inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 548 e 550 c.p. (che puniscono rispettivamente l'istigazione all'aborto e gli atti abortivi su donna ritenuta incinta) sollevata dal Pretore, a seguito di delazione anonima per sfruttamento alla prostituzione senza che la formulazione di un capo di imputazione per "presunta istigazione continuata all'aborto", per fatti cioe' completamente diversi da quelli indicati nell'anonimo, potesse trovare giustificazione in indagini di polizia mai disposte (S. n. 300 del 1974).